Il Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, entrato in vigore il 7 novembre dello stesso anno, attua la direttiva comunitaria n. 2000/35/CE concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e nasce dall’esigenza di tutelare il creditore qualora si verifichi un ritardo nel pagamento del prezzo e prevedendo interessi legali di mora a carico del debitore che decorrono automaticamente, sin dal giorno immediatamente successivo a quello di scadenza per il solo fatto dell’inadempimento.
L’ambito applicativo di tale decreto riguarda le transazioni commerciali tra imprese e tra queste ed una Pubblica Amministrazione.
Il suddetto D.Lgs. n. 231/2002, a fronte degli attestati ritardi nei pagamenti registrati negli ultimi anni, è stato modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2013: quest’ultimo ha recepito la direttiva comunitaria n. 2011/7/UE che, come la direttiva comunitaria n. 2000/35/CE, riguarda i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese o tra imprese e Pubblica Amministrazione, con esclusione delle procedure concorsuali; il legislatore ha altresì introdotto la distinzione tra interessi moratori e interessi legali di mora. Gli interessi moratori sono pattuiti liberamente tra le parti, mentre gli interessi legali di mora vengono applicati per legge ad un tasso di riferimento stabilito con decreto maggiorato dell’ 8% (il D.Lgs. n. 192/2012 prevede una significativa maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori dal 7% all’ 8% quando i termini per il pagamento vengono superati o quando non si provvede al pagamento dovuto).
Per la Pubblica Amministrazione la maggiore novità consiste nell’impossibilità assoluta a derogare all’applicazione degli interessi moratori in caso di ritardato pagamento. A riguardo il D. Lgs n. 192/2012 prevede che: “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”. In questo modo la P.A., salvo che dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile, non potrà invocare giustificazioni a un mancato pagamento nei tempi stabiliti.
Le nuove disposizioni introdotte con il D. Lgs. 192/2012 si applicano ai pagamenti relativi alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, quindi non si applicano retroattivamente ai contratti già conclusi o che verranno conclusi entro il 31 dicembre 2012. Nonostante il termine per il recepimento della direttiva europea 2011/7/UE sia fissato al 16 marzo 2013, il Governo italiano ha voluto provvedere ad una sua attuazione anticipata, a partire dal 1° gennaio 2013, vista l’ importanza della normativa nonché l’opportunità di garantire le imprese e più specificatamente le piccole e medie imprese dall’eccessivo ritardo nei pagamenti.
Uno degli aspetti più rilevanti della nuova normativa riguarda il termine massimo di 30 giorni entro il quale le Amministrazioni dovranno pagare i loro fornitori e prestatori di servizi, con possibili proroghe a 60 giorni per casi particolari; nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una Pubblica Amministrazione è possibile pattuire un termine per il pagamento anche superiore a 30 giorni, ma ciò solo se risulta giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
Il termine di pagamento, in ogni caso, non potrà essere superiore a 60 giorni.
Appare quindi evidente come la nuova normativa nazionale sulla lotta contro i ritardi di pagamento di cui al D.Lgs. n. 231/2002, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 192/2012, sia maggiormente incisiva per ciò che riguarda le transazioni commerciali tra imprese ed imprese ed imprese e Pubbliche Amministrazioni.
Avv. Marcello BOSSI