Scuola: in caso di mobilità verticale i servizi prestati nel “ruolo” inferiore valgono ai fini della ricostruzione di carriera

Con la sentenza del 29.01.2013, n. 2037 la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, ha affermato che per effetto del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 77 e 83, della L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 1, e del T.U. n. 287 del 1994, art. 472 sono state introdotte nel settore della scuola diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l’anzianità pregressa. Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ha, infatti, consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore (art. 77) ed ha, altresì, disposto in termini generali che “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera” (art. 83).

Successivamente la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l’alto (passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore). Sebbene il dato testuale della L. n. 312 del 1980, art. 57, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati:

  1. la mobilità orizzontale tra ruoli superiori è prevista dall’inciso secondo cui “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore (…)” (art. 57, comma 1);
  2.  la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore è prevista dall’inciso: “I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti (…) da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi” (art. 57, comma 1); 
  3. la mobilità verticale verso l’alto da ruolo inferiore a ruolo superiore è prevista dall’inciso secondo cui: “Detti passaggi sono consentiti altresì (…) al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77” (art. 57, comma 2).

Quanto, in particolare, alla L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 2, è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l’alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna. Vi è da aggiungere che il Consiglio di Stato ha già avuto modo di statuire che la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57 ha esteso l’ambito del personale della scuola materna avente titolo a fruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando come un’osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l’accesso, oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che in applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980, art. 57, e del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna.
Vero è che la L. n. 312 del 1980, art. 57, non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell’anzianità maturata nel ruolo precedente, ma l’art. 57, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che operi un rinvio anche al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro.

Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire della L. n. 312 del 1980, art. 57, l’art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l’ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l’anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici. La Suprema Corte conclude, quindi, ritenendo che se in passato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente la L. n. 312 del 1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l’alto, consenta la conservazione dell’anzianità maturata nel pregresso ruolo. La Corte di Cassazione precisa, peraltro, che il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato “nel ruolo” inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, e non anche quello prestato quale docente “non di ruolo” servizio, quest’ultimo, non previsto dal citato art. 83: quest’ultima norma, infatti, nel generalizzare la conservazione della pregressa anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla pregressa anzianità “di ruolo” e non anche a quella “non di ruolo”.

Torino

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