Servitù di passaggio tra fondi agricoli. Cenni generali sull’istituto – individuazione delle problematiche più comuni – novità giurisprudenziali.

Un argomento di sicuro interesse in ambito agricolo è quello della servitù di passaggio, diritto reale di godimento che consente al titolare di un fondo di passare su un fondo altrui per accedere al proprio, qualora non vi siano vie di accesso oppure si abbia necessità di accedervi con maggiore comodità e facilità.

Tale situazione causa inevitabilmente varie problematiche e controversie tra i diversi proprietari di terreni.

Ai sensi dell’art. 1027 c.c., il diritto di servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo altrui, il “fondo servente”, per l’utilità di un altro fondo, detto “fondo dominante”. Requisito indispensabile è che i fondi appartengano a proprietari diversi. Inoltre, trattandosi di un diritto reale e non personale, il passaggio di proprietà del fondo dominante comporta il trasferimento automatico del diritto di servitù.

È ammessa la possibilità di costituire servitù non solo su un bene immobile attuale ma anche su un bene futuro, come ad esempio la servitù a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare.

Come si costituisce una servitù di passaggio? La costituzione può avvenire volontariamente, con contratto o con testamento, o coattivamente, per adempiere a un obbligo imposto dalla legge ovvero a seguito di una sentenza passata in giudicato. In quest’ultimo caso la legge prevede l’obbligo a carico del proprietario di un fondo di consentire la servitù di passaggio al proprietario di un fondo intercluso, che non ha quindi il passaggio per accedere alla pubblica via. In tali casi, la servitù si costituisce con contratto, se le parti convengono di adempiere all’obbligo previsto dalla legge, oppure con sentenza del giudice.

Attenzione, la servitù di passaggio coattivo sussiste sia nel caso di interclusione assoluta del fondo (in cui l’unica possibilità di uscita sulla via pubblica è quella di attraversare il fondo del vicino), sia nel caso di interclusione relativa (in cui vi è possibilità di uscita sulla via pubblica ma per la situazione particolare del luogo ciò comporterebbe eccessivo disagio o dispendio). Non è però possibile invocare la servitù coattiva quando l’interclusione del fondo ha avuto origine a causa di una precedente divisione operata dallo stesso proprietario, in quanto quest’ultimo non può avvantaggiarsi di una situazione che egli stesso ha creato.

Non è finita qui, la servitù può essere costituita anche per usucapione e per destinazione del padre di famiglia. Tuttavia, quest’ultimi due modi di costituzione possono aver luogo solo per le servitù c.d. apparenti, cioè per quelle servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio (ad es. la formazione di un sentiero sopra il fondo servente per effetto del passaggio continuo, oppure l’apertura di un cancello sul fondo servente).

La costituzione di una servitù di passaggio comporta in capo al proprietario del fondo dominante che acquista il diritto di passo, l’onere di corrispondere al proprietario del fondo servente una indennità, ossia una somma di denaro che ha la funzione di risarcire il proprietario del fondo gravato dalla servitù del danno cagionato.

In alcuni casi il diritto di servitù di passaggio può decadere.  L’estinzione può avere luoghi in vari modi:

– per “confusione”, quando il proprietario del fondo servente acquista anche il fondo dominante, o viceversa, in quanto la proprietà dei due fondi è riunita in una stessa persona (art. 1072.c.c.);

– in caso di abbandono del fondo servente, quando il proprietario del fondo servente rinuncia alla proprietà del fondo, ovvero in caso di rinuncia del proprietario del fondo dominante al proprio diritto di passaggio;

– per prescrizione, se il proprietario del fondo dominante non passa più dal fondo servente per venti anni (art. 1073 c.c.). Se viene meno l’utilità di passare sul fondo servente, o se diventa impossibile per un certo periodo passarvi, la servitù non si estingue se non è comunque decorso il termine ventennale esercizio (art. 1074 c.c.);

– con sentenza, per le servitù coattive, se si accerta che la servitù di passaggio non è più necessaria.

Alla luce di quanto sinora esposto, vale la pena soffermarsi sul caso in cui il proprietario di un fondo voglia ottenere l’ampliamento di una servitù di passaggio già esistente.

In primo luogo, risulta opportuno precisare che “il passaggio sul fondo altrui per accedere al proprio” può avvenire a piedi oppure con i mezzi. È necessario quindi distinguere tra servitù di passo pedonale e servitù di passo carrabile: quest’ultime si differenziano dalle prime per la loro maggiore ampiezza, al fine di soddisfare l’ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante.

Ai sensi dell’art 1051 c.c. l’ampliamento coattivo ricorre nei casi in cui, pur preesistendo una servitù di passaggio, si rende necessario ampliare l’accesso alla via pubblica per assicurare il transito di un veicolo anche a trazione meccanica.

Ma è sempre possibile trasformare un passaggio di servitù già esistente, che consente il solo passo pedonale, in un passaggio con mezzi meccanici?

Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19754 del 20 giugno 2022, formulando una serie di precisazioni in merito ai requisiti richiesti per la trasformazione del passaggio pedonale in carrabile al fine della coltivazione dei campi.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte ha riguardato, in particolare, la necessità di ampliare la servitù di passaggio, al fine di transitare su un passaggio pedonale con una motocarriola. Oggetto della discussione era l’ampliamento in termini di modalità di esercizio della servitù e non di modifiche dello stato di luoghi. In particolare, secondo la parte interessata le nuove tecnologie applicate in agricoltura hanno reso necessario, o quantomeno naturale, l’utilizzo di una nuova strumentazione, la quale non andrebbe a gravare sull’estensione della originaria servitù; parte resistente invece lamentava che il trasporto di merci e materiali avrebbe costituito un modo di esercizio della servitù difforme dall’originale tiolo, che consentiva il solo passo pedonale e non invece il trasporto di merci con l’ausilio di mezzi meccanici.

A tal proposito, la Suprema Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 1051, comma terzo, c.c., le condizioni necessarie per l’ampliamento della servitù di passaggio sono le seguenti:

1) che preesista una servitù di passaggio sul fondo su cui realizzare l’ampliamento;

2) che l’ampliamento sia necessario per la coltivazione o per l’uso conveniente del fondo dominante;

3) che il fondo dominante sia intercluso in senso relativo, nel senso che non abbia uscita diretta sulla pubblica via.

Con riferimento al secondo punto, la Corte richiama propria giurisprudenza ribadendo che “poiché l’utilizzazione di mezzi meccanici (trattori e automezzi) costituisce, in conseguenza dei mutamenti tecnologici dell’agricoltura, nonché dei rapporti di lavoro ed in genere del modo di vita dei lavoratori, una necessità per la coltivazione dei fondi agricoli, il proprietario di un fondo destinato all’agricoltura a cui vantaggio sussista un diritto di servitù di passaggio a piedi con animali da soma per un altro fondo, ha diritto a norma dell’art. 1051 c.c. all’ampliamento del passaggio necessario per il transito di quei mezzi a trazione meccanica” (Cass. civ., Sez. II, n. 2287 del 27.02.1995; Cass. civ., Sez. II, n. 1292 del 28.02.1986,).

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha cassato la sentenza n. 832/2017 e ha rinviato la causa per nuovo esame alla Corte d’appello di Brescia, precisando che “l’ampliamento coattivo di una servitù di passaggio già esistente, disciplinato dall’art. 1051, terzo comma, c.c., va riferito alla estensione del contenuto del preesistente diritto di servitù, in relazione alla possibilità di esercizio del passaggio con modalità prima non previste, e cioè, per ipotesi, oltre che a piedi, con una motocarriola con piano di carico orizzontale, dotata di motore e cingoli che ne permettono il movimento, mentre l’eventuale allargamento del tracciato esistente, su cui grava la servitù, assume un aspetto meramente strumentale rispetto al nuovo modo di esercizio di questa, quando il tracciato non consenta il passaggio anche con il suddetto mezzo”.

Lo Studio rimane a disposizione di ogni interessato per ogni eventuale chiarimento sulla questione.

Avv. Marcello Maria BOSSI

Dott.ssa Beatrice PEDAVOLI

Torino

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