La piccola proprietà contadina: l’agevolazione per l’acquisto di terreni agricoli. Lineamenti essenziali della disciplina e recente giurisprudenza della Corte di Cassazione

Un argomento sempre di grande attualità in ambito agricolo e di sicuro interesse per i lettori di questa rivista è quello della Piccola Proprietà Contadina (PPC), l’agevolazione fiscale storicamente riconosciuta agli agricoltori per l’acquisto di terreni agricoli.

Come noto, l’agevolazione per la formazione e l’arrotondamento della piccola proprietà contadina, così definita originariamente dalla Legge 6 agosto 1954, n. 604, rappresenta uno degli sgravi fiscali di più frequente utilizzo nel nostro ordinamento, consistente nella detassazione delle imposte dirette per l’acquisto di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, al fine di incentivare lo sviluppo delle attività agricole, incrementando l’estensione dei terreni impiegati e di favorire la riunione tra proprietà e gestione del fondo agricolo in capo a chi lo conduce direttamente.

Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 2 comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, cd. “Decreto Milleproroghe”, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, in vigore dal 28 febbraio 2010, il quale stabilisce che “Al fine di assicurare le agevolazioni  per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria  nella  misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento”.

Tutti i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale – comprese le società agricole – possono dunque usufruire dell’agevolazione acquistando terreni agricoli e fabbricati pertinenziali con un’imposta catastale dell’1% sul prezzo di compravendita, mentre l’imposta di registro ordinaria e quella ipotecaria risultano fissate nella quota di 200 euro ciascuna, anziché in percentuale sul prezzo. L’atto di compravendita e relative copie sono esenti dall’imposta di bollo. Inoltre, l’agevolazione PPC prevede che gli onorari notarili siano ridotti della metà.

Considerando che il regime fiscale ordinario prevede un’imposta di registro del 15% sul prezzo (con un minimo di Euro 1.000), oltre alle imposte ipotecarie e catastali di complessivi Euro 100, il risparmio è notevole.

Ma quali sono i requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione Piccola Proprietà Contadina?

Innanzitutto, è bene ricordare che la “Piccola Proprietà Contadina” appare in realtà “piccola” solo nel nome, dal momento che l’agevolazione non pone alcun limite all’estensione massima dei terreni agricoli acquistabili.

Poi, per quanto concerne i presupposti oggettivi per richiedere l’agevolazione in esame, la legge prevede espressamente che l’acquisto debba avvenire mediante un atto di trasferimento a titolo oneroso, avente ad oggetto terreni e relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti.

L’agevolazione, dunque, non è ammessa nel caso di acquisti di terreni edificabili o comunque non agricoli, anche se di fatto siano stati destinati all’attività agricola. Sono esclusi dal regime agevolato altresì gli atti a titolo gratuito, come le donazioni o le successioni a causa di morte, e gli atti dichiarativi, quale ad esempio la divisione senza conguaglio.

L’agevolazione Piccola Proprietà Contadina è invece utilizzabile anche per l’acquisto di fabbricati rurali pertinenziali ai terreni agricoli contestualmente acquistati, purché siano funzionalmente posti al servizio della coltivazione dei terreni.

Con riferimento ai requisiti soggettivi, sono ammessi a godere delle agevolazioni per la formazione e l’arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina soltanto: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (I.A.P.), regolarmente iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale INPS; le società agricole in possesso della qualifica di imprenditrici agricole professionali; il coniuge o i parenti in linea retta, già proprietari di terreni agricoli, conviventi del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella gestione previdenziale separata ed infine il coadiuvante, iscritto nella gestione previdenziale separata, del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale, a sua volta iscritto nella gestione previdenziale separata.

Sul punto sono necessarie alcune delucidazioni, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione.

In prima battuta occorre precisare che i suddetti requisiti soggettivi (in particolare la qualifica di coltivatori diretti o I.A.P. iscritti nella gestione agricola previdenziale e assistenziale) devono preesistere al momento della stipula dell’atto di acquisto davanti al notaio, il quale è tenuto ad accertarne il possesso.

Cosa succede, invece, nel caso in cui il soggetto, al momento della stipula dell’atto, non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della qualifica di I.A.P.?

Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8278 del 14.03.2022.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte ha riguardato un contratto di compravendita, con il quale un allevatore aveva acquistato dei terreni agricoli, chiedendo in atto l’applicazione delle agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis del D.lgs. n. 194/2009.

Il contribuente in questione si era limitato a dichiarare nell’atto di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per ottenere la qualifica di coltivatore diretto o IAP e di avere intenzione di iscriversi alla relativa gestione previdenziale e assistenziale INPS.

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha cassato la sentenza n. 2690/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, affermando il seguente principio di diritto: “L’iscrizione alla gestione previdenziale INPS, richiesta al fine di ottenere l’agevolazione per favorire la piccola proprietà contadina di cui all’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 in sede di stipula dell’atto, non può che conseguire da una domanda presentata dal soggetto interessato e l’eventuale retrodatazione dell’obbligazione contributiva (che, di quella iscrizione, costituisce l’effetto giuridico principale) implica che la richiesta di iscrizione (ancorché accolta con riserva) sia stata effettivamente presentata”.

Pertanto, l’agricoltore che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della qualifica di I.A.P. potrebbe godere comunque delle agevolazioni, qualora, al momento della stipula dell’atto, esibisca la domanda di riconoscimento della qualifica di I.A.P. inviata alla Regione ed il certificato attestante l’iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale INPS con riserva, purché risulti in possesso dei requisiti IAP nei successivi due anni. 

Un’altra questione sulla quale vale la pena soffermarsi è relativa all’ipotesi in cui il richiedente sia una società agricola.

Ebbene, è opportuno sottolineare che non può beneficiare delle agevolazioni fiscali sull’acquisto dei terreni agricoli la società che non abbia almeno un amministratore iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale degli agricoltori.

Infatti, ai sensi del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, commi 3 e 4-bis, “le agevolazioni sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale”.

Ciò è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, la quale, con la recente sentenza n. 19182 del 17.07.2019, ha ritenuto infondate le osservazioni della società a responsabilità limitata ricorrente, non considerando spettanti le agevolazioni richieste per l’acquisto di terreni agricoli, posto che l’amministratore della società non era mai stato iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Per concludere, si ricorda che l’acquirente decade dall’agevolazione Piccola Proprietà Contadina qualora, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto di compravendita, cessi di coltivare o di condurre direttamente i terreni agricoli acquistati in regime agevolato ovvero li alieni volontariamente, salve le eccezioni di legge.

Lo Studio rimane a disposizione di ogni interessato per ogni eventuale chiarimento sulla questione.

Avv. Marcello Maria BOSSI                                                                                                                   

Dott.ssa Beatrice PEDAVOLI

Torino

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