Durante la vaccinazione di massa globale che oggi ci interessa tutti, sono in moltissimi a chiedersi se, in caso di effetti dannosi – lievi o gravi – subìti a seguito della somministrazione del vaccino per il Covid-19, potrebbero ricevere un “risarcimento”.
In mancanza di una soluzione offerta dalla giurisprudenza proprio su casi asseritamente scaturiti dalla vaccinazione de quo – certamente anche perché il fenomeno è molto recente – si cercherà ugualmente di trattare la questione alla luce delle decisioni assunte dai giudici in situazioni analoghe. Tanti, comunque, rispondono negativamente posando tale conclusione sulla non obbligatorietà del vaccino. Dunque, partendo da questo presupposto per la verità oggettivo, preliminarmente pare opportuno chiarire la differenza tra risarcimento e indennizzo proprio: il risarcimento è il ristoro che consegue a un atto illecito e quindi ad un’ipotesi di responsabilità civile che scaturisce da una condotta che la legge punisce; l’indennizzo è previsto invece in quei casi in cui un danno non viene causato da una condotta illecita (e quindi non vi sarebbe alcun obbligo di risarcire i pregiudizi creati), ma la legge, che dunque consente o addirittura impone quel comportamento costitutivo in quel caso di un danno, ritiene opportuno che il soggetto leso riceva comunque una somma per compensare una situazione (che rischierebbe di diventare) ingiusta.
Ora, il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 1, comma 1, L. del 25 febbraio 1992, n. 210 ove il legislatore stabilisce espressamente che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge” ed a cui rimandano anche gli artt. 1 e 4 della Legge del 29 ottobre 2005, n. 229.
Non può poi non farsi riferimento alla recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Sez. Lavoro n. 7354 del 02.12.2020 dep. 16.03.2021) chiamata a decidere un ricorso proposto dal Ministero della Salute avverso una sentenza della Corte d’appello di Lecce rispetto alla quale già il primo giudice di merito aveva dato atto della sussistenza del nesso di causalità tra la patologia “lupus eritematoso sistemico” e la vaccinazione antiepatite A cui era stata sottoposta la ricorrente in primo grado e quando, invece, nulla era stato precisato circa la possibilità di riconoscere il diritto all’indennizzo richiesto pur in presenza di vaccinazioni non obbligatorie, quale era la vaccinazione per epatite A.
Per la Corte territoriale la vaccinazione antiepatite A, pur non imposta come obbligo giuridico, era stata fortemente incentivata dalla Regione senza lasciare spazio alla discrezionalità del singolo e che, dunque, non poteva differenziarsi il caso in cui la vaccinazione era imposta per legge da quello in cui era raccomandata da specifici atti normativi come nella fattispecie e che, pertanto, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, anche i danni derivati dalla vaccinazione di epatite di tipo A dovessero essere indennizzati ai sensi della L. n. 210/1992. Tuttavia, i Giudici di legittimità decidevano, con ordinanza, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, L. n. 210/1992 nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo ai soggetti che avessero subìto lesioni per effetto della vaccinazione antiepatite A non obbligatoria ma raccomandata (La Corte costituzionale decideva con sentenza n. 118 del 26/05/2020, depositata il 23/06/2020).
Ebbene, la lettera della legge si riferirebbe infatti inequivocabilmente alle vaccinazioni obbligatorie, mentre le sentenze passate e conformi della Consulta, dichiarative della parziale illegittimità costituzionale della norma censurata, riguardano vaccini diversi da quello somministrato in specie e, comunque, fortemente raccomandati dall’autorità sanitaria a cui però i singoli possono portare naturale affidamento.
Così, secondo la Corte costituzionale, con più diretto riferimento al caso di cui si trattava, “il mero riscontro della natura raccomandata della vaccinazione, per le cui conseguenze dannose si domandi indennizzo, non consente ai giudici comuni di estendere automaticamente a tale fattispecie la pur comune ratio posta a base delle precedenti, parziali, declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 (analogamente, sia pur in diversa materia, sentenza n. 110 del 2012). Infatti, in caso di complicanze conseguenti alla vaccinazione, il diritto all’indennizzo non deriva da qualunque generica indicazione di profilassi proveniente dalle autorità pubbliche, a quella vaccinazione relativa, ma solo da specifiche campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute, non solo individuale, ma anche collettiva. All’accertamento in fatto dell’esistenza di raccomandazioni circa il ricorso alla vaccinazione in esame, che certamente spetta ai giudici comuni, deve perciò necessariamente seguire – nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale – la verifica, da parte di questa Corte, circa la corrispondenza di tali raccomandazioni ai peculiari caratteri che, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, finalizzano il trattamento sanitario raccomandato al singolo alla più ampia tutela della salute come interesse della collettività, ed impongono, dunque, una estensione della portata normativa della disposizione censurata (Corte Costituzionale sentenza n. 268 del 2017)”.
La Corte costituzionale, quindi, con numerose sentenze, ha esteso l’indennizzo anche ai casi di vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate.
La sentenza 268/2017 ha esteso l’indennizzo ai vaccini antinfluenzali e la più recente, 118/2020, ha ampliato le ipotesi di indennizzo alle vaccinazioni contro il virus dell’epatite A.
Il ragionamento della Consulta è che chi si vaccina, anche se è facoltativo farlo, si pone in una condizione di rischio anche a vantaggio della salute pubblica e, quindi, lo fa anche nell’interesse della comunità. A ciò deve corrispondere una copertura dello stato quando le cose non vanno per il verso giusto. Inoltre, in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, le persone confidano e si aspettano esiti positivi per sé e per gli altri. Nelle sentenze della Consulta si legge che la scelta individuale di aderire alla raccomandazione è votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo. Questa sensibilità agli interessi collettivi comporta una redistribuzione degli eventuali effetti dannosi: il diritto all’indennizzo si basa, dunque, sulle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, nel caso in cui il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività. Infine, il consenso informato fornito per la vaccinazione non può essere considerato un esonero di responsabilità rispetto reazioni avverse, danni a lunga distanza o inefficacia della vaccinazione.
La raccomandazione, insomma, benché lasci un (ristretto ovvero ampio che sia) margine all’autodeterminazione individuale, è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo. Può persistere quindi una strettissima assimilazione tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate. Ove vi sia una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò, di per sé, rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli.
Conclude allora la corte Costituzionale stabilendo che “la ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede allora nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale”.
Concludendo anche noi, alla luce del condivisibile contenuto delle costanti decisioni della Consulta ed all’indirizzo che già la Corte di Cassazione nel caso rappresentato voleva sposare, tornando al tema dei trattamenti vaccinali anticovid19 benché lo Stato abbia deciso, almeno fino ad oggi, di far leva sulla libera (o, per molti, condizionata per l’altrimenti mancato riconoscimento di altri diritti e/o libertà fermo) scelta di chiunque, espressa da una adesione può dirsi che chiunque subisse danni dalla somministrazione del vaccino abbia diritto ad un indennizzo e, così, si auspica un imminente intervento del legislatore che vada nel senso dell’espresso riconoscimento di tale ristoro in favore di chi subisca pregiudizi da un vaccino non solo obbligatorio per legge ma anche fortemente raccomandato dall’autorità sanitaria – come è certamente quello de quo – senza un necessario nuovo intervento della Corte costituzionale. Si assumesse altrimenti lo Stato la responsabilità della obbligatorietà del vaccino per Covid19. Non è da escludere a priori che si aprano quindi filoni per far valere un’eventuale responsabilità per danni delle case produttrici, anche se bisogna sottolineare subito che l’indennizzo spetta solo in caso di una menomazione della integrità psico-fisica, da valutare in sede medica.
Avv. Marcello Maria BOSSI