Recupero del credito. Titoli PAC: pignorabilità del titolo – impignorabilità del contributo. Modalità operative

Uno dei principali strumenti di sostegno al reddito delle Aziende Agricole italiane e di quelle con sede in area comunitaria è rappresentato dalla Politica Agricola Comune (PAC).

Essa si sostanzia nella corresponsione di un unico pagamento “disaccoppiato”, ossia svincolato dalla produzione e legato esclusivamente all’estensione della superficie aziendale destinata ad attività agricola con il solo vincolo che siano mantenute buone condizioni agronomiche e che siano rispettate le norme relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare ed al benessere degli animali.

L’importo di detto pagamento è suddiviso in quote, i c.d. titoli all’aiuto, che sono suscettibili di formare oggetto di atti negoziali di trasferimento, sia a titolo volontario che a titolo espropriativo.

Essendo i “titolo all’aiuto” un istituto introdotto dal legislatore comunitario, è molto discussa la loro qualificazione giuridica all’interno del nostro ordinamento e se la loro trasferibilità li possa far assimilare ai diritti di credito. Ciò anche alla luce del fatto che la titolarità di un titolo PAC fa sorgere nei confronti dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA il diritto a percepire il contributo economico ad esso associato.

Veniamo pertanto ad esaminare brevemente le modalità per soddisfare un proprio eventuale credito mediante espropriazione dei titoli PAC di cui un Azienda Agricola debitrice ha la titolarità. 

Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contributo e titolo, seppur tra loro collegati nel senso che per avere diritto al primo occorre avere la titolarità del secondo, fanno sorgere diritti distinti costituendo il premio il diritto a percepire una somma di denaro ed il titolo una posizione giuridica soggettiva che nasce da un atto amministrativo ricognitivo dell’esistenza di tutti i requisiti necessari per poter inserire l’agricoltore in un elenco nazionale (“Registro Nazionale Titoli”). Tale iscrizione costituisce la premessa per conseguire, fra l’altro, il diritto di ricevere a titolo di premio comunitario una somma di denaro erogabile per legge dall’AGEA o da altro organismo pagatore regionale (Trib. Roma n. 25949/2009).

Dei due, come precisato da AGEA con la nota circolare 10.02.2016, prot. n. ACIU.2016.70, solo i titoli possono essere oggetto di azione esecutiva, risultando la pignorabilità dei premi preclusa dall’art. 2 D.P.R. 727/1974.

Precisa, infatti, l’Organismo pagatore che i titoli possono essere oggetto di pignoramento nelle forme e nelle modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare presso il debitore.

Non è ammissibile la procedura di pignoramento presso terzi in quanto AGEA non è né custode né debitrice nei confronti degli agricoltori beneficiari dei finanziamenti.

I passaggi per eseguire correttamente il pignoramento dei titoli PAC sono i seguenti.

Preliminarmente è onere del creditore consultare il Registro Nazionale Titoli per verificare numero, valore ed eventuali pesi giuridici (es. pegni) dei titoli intestati al soggetto nei cui confronti viene radicata la procedura esecutiva.

Ottenuta tale informazione il creditore, nel richiedere all’Ufficiale Giudiziario di procedere esecutivamente, deve indicare il numero identificativo del titolo che si intende pignorare.

Il verbale redatto dall’Ufficiale Giudiziario deve, poi, essere inviato a mezzo pec ad AGEA affinché quest’ultima possa procedere all’annotazione del pignoramento nel suddetto registro segnando il momento a partire dal quale i titoli pignorati non potranno più essere trasferiti.

Ricevuto il verbale di pignoramento, il creditore deve iscrivere la procedura a ruolo e chiedere al Tribunale competente di procedere alla vendita dei beni pignorati.

Anche il provvedimento conclusivo della procedura, sia esso di assegnazione a seguito di vendita all’asta o di eventuale estinzione (per es. perché il debitore non è più proprietario di titoli per mancato utilizzo degli stessi per due anni consecutivi), deve essere inviato dal creditore (sempre a mezzo pec) ad AGEA.

Il non completo invio dei documenti sopra citati è causa di inopponibilità all’Organismo pagatore degli atti inerenti la procedura esecutiva.

Sino alla conclusione della procedura esecutiva il debitore/titolare può continuare ad utilizzare il titolo inserendolo in domanda unica, ciò proprio perché l’esecuzione colpisce il titolo ma non il contributo.

Da ultimo è opportuno sapere che affinché il titolo dia diritto all’erogazione del premio, in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1307/2013, l’assegnatario deve essere un agricoltore in attività alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati all’asta. In assenza di tale requisito non è possibile perfezionare la procedura di trasferimento dei titoli.

Avv. Francesca PELLE

Avv. Marcello Maria BOSSI

Torino

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