L’agricoltura è un settore produttivo caratterizzato dalla stagionalità ossia dall’esigenza delle aziende agricole di far fronte a lavorazioni che richiedono l’impiego di personale solo per determinati periodi di tempo durante l’anno.
Questa peculiarità ha fatto sì che il contratto di lavoro a tempo determinato sia stato utilizzato come la forma più comune di rapporto di lavoro e come tale sia stato oggetto di una disciplina distinta da quella prevista per i rapporti di lavoro subordinato negli altri settori produttivi.
Anche la giurisprudenza ha sempre considerato come tipico del settore agricolo il contratto di lavoro a tempo determinato affermando, in numerose pronunce, la regola secondo cui la predeterminazione del termine di scadenza del rapporto ben poteva essere derogata qualora fosse stata manifestata dalle parti una espressa volontà di assunzione senza alcuna determinazione di tempo.
L’esclusione degli operatori del settore agricolo dalla generale disciplina dei contratti a tempo determinato, già prevista dalla Legge n. 230/1962 e dal successivo Decreto Legislativo n. 368/2001, è stata mantenuta anche a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 81/2015: ai sensi dell’art. 29, comma 1 lett. b), le norme generali sui contratti a tempo determinato non si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli così come definiti dall’art. 12, comma 2 del Decreto Legislativo n. 375/1993, ossia lavoratori a termine diversi dai salariati fissi a contratto annuo e categorie simili, equiparati invece agli operai a tempo indeterminato.
Detta esclusione comporta, per esempio:
- la mancanza dell’obbligo di indicare per iscritto le ragioni dell’apposizione di un termine al contratto. Com’è noto, infatti, in caso di mancata osservanza di tale obbligo il contratto di lavoro sarebbe considerato a tempo indeterminato ma non per gli operai agricoli;
- l’assenza di limitazioni alla proroga del contratto a termine e degli intervalli in caso di successione di contratti. Se l’operaio agricolo a tempo determinato viene riassunto con contratto a termine immediatamente dopo la scadenza del primo contratto o viene riassunto con contratto a termine entro 10 o 20 giorni dalla scadenza, il rapporto non viene considerato a tempo indeterminato fin dalla data di stipulazione del primo contratto.
Le deroghe sopra indicate, che esemplificano le specifiche differenze di trattamento contrattuale dettate per gli operai agricoli rispetto a quelli di altri settori, non trovano, tuttavia, applicazione nei rapporti instaurati con le altre categorie di dipendenti del settore agricolo (impiegati, quadri, dirigenti).
Dal regime di esclusioni ne discende che la disciplina dei rapporti lavorativi con gli operai agricoli sia sostanzialmente quella contenuta nei contratti collettivi di settore, primo fra tutti il CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti attualmente in vigore (01.01.2014 – 31.12.2017), come integrato dalla Contrattazione Collettiva Provinciale (rinnovato di recente dalle Associazioni piemontesi con valenza per il quadriennio 2016-2019).
In base a detta normativa nazionale, l’assunzione con contratto a termine può avvenire (artt. 21 e 22):
- a) per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
- b) per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’anno, ai quali l’azienda è comunque tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue. In tal caso nel contratto individuale devono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l’operaio garantisce la sua disponibilità pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
- c) di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo.
Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni nelle quali si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia.
Per la il territorio di Torino ed aree limitrofe le principali colture agrarie sono, per esempio, l’aratura, la semina, la potatura, ecc.. così come definite dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro.
Al di fuori di dette casistiche e, soprattutto, al di fuori di un unico rapporto continuativo, ai sensi dell’art. 23 del CCNL l’operaio che presso la stessa azienda, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione, abbia effettuato 180 giornate di lavoro effettivo, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
A tale diritto accede altresì il lavoratore che abbia effettuato delle giornate lavorative in assenza di valida e precedente stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato.
Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Quest’ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro, tuttavia, non spetta:
1) agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine con garanzia minima di 100 giornate, di cui alla lettera b);
2) agli operai a tempo determinato assunti originariamente con contratto di lavoro a termine e di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo, di cui alla lettera c) degli articoli 21 e 22;
3) agli operai a tempo determinato assunti per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto.
L’esposizione sopra proposta delle principali particolarità della disciplina dei contratti a tempo determinato in agricoltura induce a consigliare agli operatori del settore di farsi assistere da specialisti della materia giuslavoristica ovvero dalle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di prevenire contenziosi giudiziari nel rispetto dei diritti tanto dei datori di lavoro quanto dei lavoratori che prestano la manodopera.
Avv. Marcello Maria BOSSI
Avv. Francesca PELLE