Con la sentenza del 15.05.2012, n. 7510 la Corte di Cassazione, ha affermato i seguenti principi:
- spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione – pur richiedendosi, in concreto, la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti – investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa esclusivamente i singoli atti di conferimento degli incarichi, che pur evidenziando nel loro insieme l’intenzione dell’amministrazione di adottare una decisione di ordine generale non rinvengano in un atto autonomo la concreta scelta dell’amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici. Conseguentemente la giurisdizione del giudice ordinario sussisterà nell’ipotesi in cui la P.A. si sia limitata a conferire, a soggetti esterni, dei nuovi incarichi dirigenziali e a deliberare la cessazione di quelli interni in atto, senza, tuttavia, che tali provvedimenti abbiano trovato la loro fonte in una scelta organizzativa di esternalizzazione;
- la previsione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, – che conferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario anche “se vengono in questione atti amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione”, giacché in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi – ricomprende anche il caso in cui l’amministrazione revochi anticipatamente, fuori dalle ipotesi tipizzate dalla legge e dalla contrattazione collettiva, l’incarico dirigenziale a tempo determinato attribuito al lavoratore, venendo in considerazione un atto di gestione del rapporto di lavoro rispetto al quale l’amministrazione opera “con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro”, senza che assuma rilievo, ove ne sia contestata solo l’incidenza mediata sulla naturale prosecuzione del rapporto, che la revoca consegua alla delibera della giunta comunale di soppressione del settore cui il dipendente era preposto, la quale può essere disapplicata dall’autorità giudiziaria se illegittima;
- tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del segretario comunale, compresi quelli posti in essere dalla Amministrazione locale nell’ambito del rapporto organico o di servizio a tempo determinato con la stessa instaurata (il quale si inserisce all’interno e nell’ambito del rapporto di impiego con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali), rappresentano manifestazione dei poteri propri del privato datore di lavoro e corrispondono ugualmente al regime privatistico le situazioni soggettive in cui sono fissate le vicende del suddetto rapporto funzionale con l’Amministrazione locale (tra cui la revoca dell’incarico disposta dal sindaco ai sensi della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 62) con la conseguenza che la controversia nella quale si deduce la lesione delle suddette situazioni soggettive derivante da uno di tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
- attesa l’ampia portata della normativa (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1) che, salvo tassative eccezioni, attribuisce ai giudici ordinari la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative sia al rapporto di impiego intercorrente tra il segretario comunale e l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, sia al rapporto organico, intercorrente tra il segretario e l’ente locale, e, quindi, anche per le controversie aventi ad oggetto l’anticipata collocazione del segretario in posizione di disponibilità, ai sensi del D.P.R. n. 465 del 1997, art. 19, comma 1, presso la suddetta Agenzia per la gestione dell’albo;
- le controversie concernenti il rapporto di impiego dei segretari comunali e provinciali sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, eccezion fatta per quelle riguardanti le procedure concorsuali di assunzione, tra le quali rientrano anche i concorsi destinati a consentire l’inquadramento in aree funzionali o categorie più elevate.