Il 24 ottobre 2012 è entrato in vigore l’art. 62 del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito dalla L. 24.03.2012, n. 27, che ha introdotto numerose novità in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
Con Decreto emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 199 del 19.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23.11.2012, sono state definite le modalità applicative delle disposizioni contenute nel citato articolo 62.
Le principali novità introdotte da tale impianto normativo sono le seguenti. Innanzitutto, l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni riguarda i contratti e le relazioni commerciali che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana. Non costituiscono cessioni ai sensi dell’art. 62 i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative e alle organizzazioni di produttori, se gli imprenditori risultano soci delle stesse, e i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici.
Sono escluse dal campo di applicazione dell’art. 62 le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.Una rilevante novità riguarda l’obbligo della stipula in forma scritta dei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, che devono indicare gli elementi essenziali quali durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, nonché prezzo, modalità di consegna e pagamento.
Il Decreto Ministeriale ha specificato che per “forma scritta” si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax. Gli elementi essenziali sopra indicati possono essere contenuti anche nei documenti di trasporto o di consegna, nelle fatture e negli ordini di acquisto, negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti, e devono riportare la seguente dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. Notevole è la dettagliata descrizione delle pratiche commerciali sleali vietate nelle relazioni commerciali tra operatori economici, quali: imporre condizioni di acquisto e di vendita ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti; subordinare la conclusione e l’esecuzione dei contratti alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che non abbiano alcuna connessione con l’oggetto del contratto; conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; prevedere a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, senza alcuna connessione con la cessione del prodotto oggetto del contratto; escludere l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludere il risarcimento delle spese di recupero dei crediti; determinare prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli; imporre al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese.
Interessante è la novità relativa al pagamento del corrispettivo, che deve essere effettuato, per le merci deteriorabili, entro il termine di trenta giorni e, per tutte le altre merci, entro il termine di sessanta giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. A tal proposito, il citato art. 62 precisa che cosa si intende per prodotti alimentari deteriorabili: tutti i tipi di latte; prodotti a base di carne; prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati con scadenza non superiore a sessanta giorni; prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni.Vi è l’obbligo per il cedente di emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti. La data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti.Il Decreto Ministeriale ha precisato che gli interessi legali di mora sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, maggiorato di ulteriori due punti percentuali, e decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.E’ vietato negare il pagamento dell’intero importo pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative all’adempimento della medesima.
Significativo è infine l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie per il contraente che contravviene alle predette prescrizioni, precisamente: da Euro 516,00 a Euro 20.000,00 per il mancato rispetto della forma scritta del contratto; da Euro 516,00 a Euro 3.000,00 per la messa in atto di pratiche commerciali sleali; da Euro 500,00 a Euro 500.000,00 per la violazione, da parte del debitore, dei termini di pagamento.In merito all’entrata in vigore, il Decreto Ministeriale si applica a tutti i contratti di cui al citato art. 62 stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012 devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012, in relazione ai soli requisiti della forma scritta. Le disposizioni relative alle pratiche commerciali sleali e ai termini di pagamento si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012.
Avv. Marcello BOSSI
Avv. Alessia GOLZIO