Liberi professionisti: la ricongiunzione dei contributi deve sempre essere ammessa

Con l’importante sentenza n. 26039 del 15.10.2019, la Corte di Cassazione ha ribaltato un Suo precedente orientamento, sostenendo come l’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, ha il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l’assicurato, può porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell’utilizzo della contribuzione. Tale interpretazione dell’art. 1, comma 2, della L. n. 45 del 1990 riflette l’assenza di limiti, che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, o che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui allo stesso art. 1, comma 1 (che ammetterebbe la ricongiunzione solo “in entrata” della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti), alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione. 
L’importante conseguenza dell’assunto è quella che debba ritenersi ammissibile la ricongiunzione dei versamenti effettuati presso la Gestione Separata dell’INPS a quelli versati alla propria Cassa di Previdenza. 

Consulta l’allegato: 26039 del 2019.pdf

Torino

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