Lavoro: l’obbligo di reintegra riguarda l’intera posizione del lavoratore e non può essere limitata ai profili retributivi e sindacali

Con la sentenza del 18.06.2012, n. 9965 la Corte di Cassazione ha precisato che reintegrare il dipendente nel posto di lavoro significa “restituire in integro” cioè riportare il lavoratore nella condizione di pienezza del diritto leso, comprensiva di tutti i profili, tanto economici che non economici. Questa integralità della posizione da ripristinare insita nel concetto di reintegrazione è poi ulteriormente rafforzata dall’utilizzo della espressione “nel posto di lavoro”, che esclude ogni dubbio sul fatto che la ricostruzione debba riguardare l’integralità della posizione del lavoratore e non solo i profili retributivi ed eventualmente sindacali.

La norma dello Statuto dei lavoratori si colloca in coerente continuità con i principi costituzionali e i classici del diritto processuale civile: che il lavoratore, in base al contratto di lavoro, abbia diritto, non solo a percepire la retribuzione, ma anche a lavorare, è concetto che si fonda sui principi costituzionali e che trova riscontro nei numerosi filoni giurisprudenziali che tutelano il lavoratore contro comportamenti datoriali in cui, senza giustificazione, al lavoratore viene pagata la retribuzione, ma non viene fatta eseguire la prestazione.
Come chiarito dalla Suprema Corte il lavoro non è solo strumento di sostentamento economico, ma è anche strumento di accrescimento della professionalità e di affermazione della propria identità a livello individuale e nel contesto sociale. Questa molteplicità di profili è considerata dalla Costituzione quando afferma che:

  1. la Repubblica è fondata sul lavoro (art. 1);
  2. riconosce i diritti dell’uomo “sia come singolo che nelle formazioni sociali” (art. 2);
  3. riconosce “il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”, che è altresì un “dovere” nei confronti della società (art. 4).

A giudizio della Corte di Cassazione, in questo contesto di valori ordinamentali, ottemperare all’ordine di “reintegrazione nel posto di lavoro” non può significare limitarsi a pagare la retribuzione e a permettere lo svolgimento dell’attività sindacale, ma comporta il ripristino del rapporto di lavoro nella sua integrità, consentendo al dipendente di esercitare l’attività lavorativa. Quanto sopra anche in ossequio a quanto affermato dalla sentenza del 10.01.2006, n. 141 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui “oggi l’obbligazione di ricostruire la situazione di fatto anteriore alla lesione del diritto rendendo così possibile l’esatta soddisfazione del creditore, non tenuto ad accontentarsi dell’equivalente pecuniario, costituisce la traduzione nel diritto sostanziale del principio, affermato dalla dottrina processuale degli anni trenta e poi ricondotto all’art. 24 Cost. (Corte cost. sentenze 253/1994 e 483/1995) secondo cui il processo (ma potrebbe dirsi il diritto oggettivo in caso di violazione) deve dare alla parte lesa tutto quello e proprio quello che le è riconosciuto dalla norma sostanziale” e che “questa conclusione, valida sul piano generale serve a maggior ragione nel diritto del lavoro, non solo perché qualsiasi normativa settoriale non deve derogare al sistema generale senza necessità,….. ma anche perché il diritto del lavoratore al proprio posto, protetto dagli artt. 1, 4 e 35 Cost., subirebbe una sostanziale espropriazione se ridotto in via di regola al diritto ad una somma“.
Né si potrebbe invocare il principio secondo cui, in presenza di obbligazioni non fungibili, non è possibile l’esecuzione in forma specifica posto che incoercibilità in forma specifica non significa che l’obbligo di reintegrazione possa considerasi ottemperato con il mero pagamento della retribuzione. Né deve ritenersi che ineseguibilità in forma specifica significhi esenzione da qualsiasi sanzione. Anzi, è proprio questo il campo in cui i legislatori utilizzano quelle che in Francia vengono dette astreintes, strumenti di coercizione “indiretta” per indurre all’adempimento l’obbligato, mediante il pagamento di una somma da versare qualora rifiuti di ottemperare all’ordine del giudice di eseguire la prestazione dovuta.

D’altronde e come sottolineato con la sentenza in questione anche l’ordinamento italiano, a fronte dell’inadempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, prevede sanzioni alternative finalizzate ad ottenere comunque, per vie diverse, l’adempimento dell’obbligo e uno di questi casi è quello previsto dall’art. 18 Statuto dei lavoratori, commi 7 e 10, nel quale, a fronte dell’accertamento della illegittimità di un licenziamento di particolare gravità, il legislatore ha scelto di sanzionare la mancata ottemperanza dell’ordine di reintegrazione con una sanzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria prevista dalla prima parte dell’art. 18 che consiste nel pagamento di una somma non in favore del lavoratore, bensì di un fondo pubblico (Fondo adeguamento pensioni) e quindi della collettività, a sottolineare che, nella valutazione del legislatore, quell’inottemperanza lede interessi e valori che vanno al di là della posizione del singolo ed investono l’interesse generale a che i provvedimenti giurisdizionali siano rispettati e correttamente applicati.

Torino

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