Codice della privacy: l’interessato può chiedere in ogni momento la contestualizzazione, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati personali trattati da soggetti terzi

In materia di trattamento di dati personali la Corte di Cassazione, con la sentenza del 05.04.2012, n. 5525 ha stabilito che il Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) è informato al prioritario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona (e in particolare della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali nonché dell’identità personale o morale del soggetto cui gli stessi pertengono) ed è caratterizzato dalla necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali a criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza allo scopo (quest’ultimo costituendo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali). L’interessato, pertanto, ha il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera nonché di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione a tutela della proiezione dinamica dei propri dati personali e del rispetto della propria attuale identità personale o morale.

La Suprema Corte ha chiarito, altresì, che anche in caso di memorizzazione di dati personali  nella rete internet (che rappresenta un mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e cioè dei titolari dei siti costituenti la fonte dell’informazione – cosiddetti siti sorgente –), deve riconoscersi all’interessato il diritto all’oblio (e cioè al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale) con il conseguente diritto dell’interessato, anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, alla contestualizzazione, all’aggiornamento o alla cancellazione dei dati personali.

E’ stato, altresì, chiarito con la sentenza in esame che nel caso di trasferimento di notizia già di cronaca nel proprio archivio storico, il titolare dell’organo di informazione che avvalendosi di un motore di ricerca memorizzi l’informazione medesima anche nella rete internet è tenuto:

–         ad osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell’informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il lecito trattamento;

–         a garantire la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento, a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono;

–         a salvaguardare il diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione, non essendo al riguardo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all’interno del “mare di internet” ulteriori notizie concernenti il caso di specie, ma richiedendosi, atteso il ravvisato persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia in argomento, la predisposizione di un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento.

Torino

© 2023 | Powered by
AdvCity – Agenzia Pubblicitaria