Nell’ambito dell’esercizio dell’impresa agricola una delle attività che negli ultimi anni ha visto l’introduzione di importanti modifiche legislative è stata quella della cessione delle materie prime prodotte dalle Aziende Agricole singole o associate che hanno come obiettivo quello di limitare la sproporzione di potere contrattuale esistente tra i produttori agricoli ed agroalimentari ed i soggetti cessionari dei medesimi prodotti quali, ad esempio, le imprese di intermediazione commerciale.
Ci riferiamo nello specifico alla disciplina dei contratti della filiera agroalimentare, entrata in vigore in data 24.10.2012 e contenuta nel D.L. 24.01.2012, n. 1 (convertito nella Legge n. 27/2012), così come da ultimo modificato dal D.L. 05.05.2015, n. 51 convertito con L. n. 91/2015.
Giova, pertanto, per tutti gli operatori del settore ribadire brevemente i termini normativi oggi vigenti a seguito delle modifiche intervenute nel tempo.
Partendo dalla definizione di prodotti agricoli (tutti i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca) e di prodotti alimentari (qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad essere ingerito da un essere umano) data dal Legislatore europeo, con il “decreto liberalizzazioni”, il Legislatore nazionale ha dettato una disciplina ad hoc per le cessioni di detti prodotti effettuate “nel territorio della Repubblica italiana” nei confronti di qualsiasi acquirente, comprese le pubbliche amministrazioni.
Rientrano nel concetto di cessioni nazionali anche le importazioni e gli acquisti intracomunitari mentre ne sono escluse le cessioni nei confronti di consumatori finali, quelle istantanee, cioè con contestuale consegna e pagamento del prezzo ed i conferimenti effettuati dall’imprenditore agricolo ad organismi di cui è socio o a cui è associato (per es. organizzazioni di produttori o cooperative agricole).
Vediamo allora quali sono le caratteristiche più salienti dei contratti di cessione e quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle prescrizioni di legge.
A norma dell’art. 62 D.L. n. 1/2012 la cessione deve avvenire attraverso contratti aventi obbligatoriamente forma scritta e nei quali devono essere indicati: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
Per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agroalimentari. In sostanza, anche una e-mail o un fax contenenti un ordine d’acquisto, il documento di trasporto o la fattura di vendita possono validamente integrare la forma scritta.
L’indicazione degli elementi essenziali del contratto può essere adempiuta anche con il rinvio, da parte del contratto di cessione o dei documenti considerati equivalenti, ai contratti quadro, accordi quadro, contratti di base, accordi interprofessionali menzionati dall’art. 2 del regolamento di attuazione dell’art. 62, purché il rinvio riporti gli estremi ed il riferimento a tali contratti accordi.
In ogni caso, quando il contratto di cessione è costituito dal documento di trasporto o dalla fattura, questi devono altresì riportare la dicitura “assolve gli obblighi di cui art. 62, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Di particolare rilievo è, poi, la previsione del terzo comma dell’art. 62 che statuisce che il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro 30 giorni dalla consegna per le merci deteriorabili ed entro 60 giorni per tutte le altre merci, con decorrenza automatica, di interessi di mora annuali particolarmente gravosi, al tasso BCE maggiorato di otto punti percentuali oltre ulteriori quattro punti, dal giorno successivo alla scadenza del termine (attualmente il tasso BCE e’ pari allo 0% + 8% + 4% = 12%).