Interdizione e inabilitazione: iter procedurale ed effetti

La normativa di riferimento in materia di interdizione e inabilitazione è contenuta negli artt. 414 e seguenti codice civile.

La misura dell’interdizione è indirizzata alle persone maggiorenni ovvero ai minorenni emancipati che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi.

La misura dell’inabilitazione, invece, è indirizzata alle persone di maggiore età il cui stato di infermità non è così grave da far luogo all’interdizione. Possono essere inabilitati anche coloro che, per ragioni di prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongano se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono essere inabilitati anche il sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un’adeguata educazione (a meno che il loro stato di incapacità non sia tale da giustificare l’interdizione).

I soggetti che possono promuovere il giudizio per far dichiarare l’interdizione/inabilitazione sono i seguenti:

a) lo stesso soggetto che può essere interdetto/inabilitato;

b) il coniuge;

c) la persona stabilmente convivente;

d) i parenti entro il quarto grado;

e) gli affini entro il secondo grado;

f) il tutore/curatore;

g) il pubblico ministero;

L’iter procedurale da seguire al fine di ottenere la pronuncia di interdizione/inabilitazione e gli effetti che conseguono possono essere riassunti nei termini che seguono:

– proposizione del giudizio di interdizione/inabilitazione: i soggetti di cui sopra devono presentare un ricorso avanti il Tribunale del luogo in cui l’interdicendo/inabilitando ha la residenza indicando:

a) le generalità dell’interdicendo/inabilitando e la sua dimora abituale (allegare copia documento di identità e del codice fiscale e certificato di residenza aggiornato);

b) le ragioni per cui si richiede la dichiarazione di interdizione/inabilitazione (allegare la documentazione medica comprovante lo stato di infermità);

c) il nominativo ed il domicilio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi dell’interdicendo/inabilitando;

d) il nominativo della persona che si intende nominare come tutore/curatore provvisorio (di regola scelta tra i membri della compagine familiare).

Per la proposizione del ricorso per interdizione/inabilitazione è necessaria l’assistenza dell’avvocato.

All’atto del deposito del ricorso non occorre versare alcun contributo unificato mentre è necessario apporre una marca da bollo pari ad Euro 27,00.

Il Tribunale fissa con decreto l’udienza nella quale esaminerà l’interdicendo/inabilitando al fine di valutare l’ammissibilità della domanda.  Il ricorso ed il decreto dovranno essere notificati all’interdicendo/inabilitando, ai parenti entro il quarto grado ed agli affini entro il secondo grado.

Il Giudice all’udienza esaminerà l’interdicendo/inabilitando (che, pertanto, dovrà comparire personalmente) e valuterà se ritiene opportuno sentire anche i parenti (in tal, caso fisserà una ulteriore udienza per assumere le loro dichiarazioni) o se è necessario un approfondimento sotto il profilo medico (in tal caso nominerà un proprio consulente tecnico affinché elabori una perizia e relazioni in merito alla gravità della infermità).

E’ possibile richiedere alla prima udienza che, nelle more del giudizio, il Tribunale nomini con decreto il tutore/curatore provvisorio affinché lo stesso possa iniziare ad operare in nome e per conto dell’interdicendo/inabilitando (il decreto verrà annotato a margine dell’atto di nascita dell’interdicendo/inabilitando);

– conclusione del giudizio:

a) rigetto della domanda se non sussistono i presupposti;

b) accoglimento della domanda: in tal caso il Giudice pronuncerà una sentenza di interdizione/inabilitazione che dovrà essere annotata a margine dell’atto di nascita dell’interdicendo/inabilitando;

– effetti dell’interdizione/inabilitazione: decorrono dalla data di pubblicazione della sentenza. Con la sentenza che dichiara l’interdizione il soggetto, di regola, perde totalmente la capacità di agire e, pertanto, gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza di interdizione (o dopo la nomina del tutore provvisorio) possono essere annullati.

Con la sentenza che dichiara l’inabilitazione il soggetto mantiene una parziale capacità di agire, limitata al compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere annullati se compiuti dall’inabilitato senza l’osservanza delle prescritte formalità dopo la sentenza di inabilitazione o nel provvedimento di nomina del curatore provvisorio.

E’ possibile che nella sentenza o in successivi atti giudiziari venga previsto che l’interdetto/inabilitato possano compiere alcuni atti di ordinaria amministrazione senza l’intervento/assistenza del tutore/curatore;

– cessazione dell’interdizione/inabilitazione: può aver luogo:

a) per revoca su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo, del tutore/curatore, del pubblico ministero. La sentenza di revoca deve essere annotata a margine dell’atto di nascita e produce i suoi effetti con il passaggio in giudicato;

b) a fronte del decesso dell’interdicendo/inabilitando.

Avv. Elisabetta MUNARON

Torino

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