Amministrazione di sostegno: iter procedurale ed effetti

La normativa di riferimento in materia di amministrazione di sostegno è contenuta negli artt. 404 e seguenti codice civile.

La misura dell’amministrazione di sostegno è indirizzata alle persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;

I soggetti che possono promuovere il giudizio per la nomina dell’amministrazione di sostegno sono i seguenti:

a) lo stesso soggetto beneficiario;

b) il coniuge;

c) la persona stabilmente convivente

d) i parenti entro il quarto grado;

e) gli affini entro il secondo grado;

f) il tutore/curatore;

g) il pubblico ministero;

h) i responsabili dei servizi sanitari e sociali.

L’iter procedurale da seguire al fine di ottenere la nomina di un amministratore di sostegno e gli effetti dell’amministrazione di sostegno possono essere riassunti nei termini che seguono:

– proposizione del giudizio: i soggetti che possono promuovere il giudizio devono presentare un ricorso avanti il Tribunale del luogo in cui il beneficiario ha la residenza indicando:

a) le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale (allegare copia documento di identità e del codice fiscale e certificato di residenza aggiornato);

b) le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno allegando la documentazione medica comprovante lo stato di infermità/menomazione fisica/psichica;

c) il nominativo ed il domicilio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario;

d) il nominativo della persona che si intende nominare (di regola scelta tra i membri della compagine familiare. Se non viene indicato dal richiedente verrà nominato dal Tribunale).

Per la proposizione del ricorso non è necessaria l’assistenza dell’avvocato.

All’atto del deposito del ricorso non occorre versare alcun contributo unificato mentre è necessario apporre una marca da bollo pari ad Euro 27,00.

Il Tribunale fissa con decreto l’udienza nella quale verrà esaminato il beneficiario al fine di valutare l’ammissibilità della richiesta.  Il ricorso ed il decreto dovranno essere notificati al beneficiario (se ovviamente non è colui che ha proposto l’istanza), al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai fratelli ed ai conviventi del beneficiario.

Il Giudice all’udienza esaminerà il beneficiario (che, pertanto, dovrà comparire personalmente) e valuterà se ritiene opportuno sentire anche i parenti (in tal, caso fisserà una ulteriore udienza per assumere le loro dichiarazioni) o se è necessario un approfondimento sotto il profilo medico (in tal caso nominerà un proprio consulente tecnico affinché elabori una perizia e relazioni in merito alla gravità della menomazione e/o dell’infermità);

– conclusione del giudizio:

a) rigetto della domanda se non sussistono i presupposti (ad es. perché lo stato di infermità o menomazione è così grave da giustificare la misura dell’inabilitazione o dell’interdizione);

b) accoglimento della domanda. In tal caso il Giudice nominerà l’amministratore di sostegno indicando nel proprio decreto:

– le generalità del beneficiario e dell’amministratore stesso;

– la durata dell’incarico (che, in caso di infermità o menomazione temporanea può essere a tempo determinato);

– l’oggetto dell’incarico;

– gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

– gli atti che il beneficiario può compiere da solo;

– i limiti delle spese che l’amministratore può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità;

– la periodicità con cui l’amministratore di sostegno dovrà riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno (così come quello di chiusura) devono essere annotati a margine dell’atto di nascita del beneficiario;

– effetti dell’amministrazione di sostegno: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno e può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Gli atti posti in essere dal beneficiario o dall’amministratore di sostegno in violazione di quanto previsto nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e di nomina dell’amministratore sono annullabili su istanza del beneficiario, dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero. Il termine per agire è di 5 anni decorrenti dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno;

– cessazione dell’amministrazione di sostegno: può aver luogo:

a) per revoca su istanza di parte nel caso in cui cessi lo stato di infermità/menomazione ovvero dal giudice d’ufficio quando la misura in questione sia risultata inidonea a tutelare il beneficiario;

 b) a fronte del decesso del beneficiario.

Avv. Elisabetta MUNARON

Torino

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