Con questo breve approfondimento concludiamo la rassegna in materia di diritto vitivinicolo, settore che è caratterizzato da una continua evoluzione normativa.
Si segnala ai lettori, infatti, come recentemente sia entrata in vigore una nuova disciplina comunitaria contenente regole ad hoc per l’etichettatura dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
In totale conformità con il Regolamento Europeo n. 1308/2013 e con il Regolamento (EU) n. 251/2014, rispettivamente con l’articolo 119 e l’articolo 6 bis così, come modificati dal Regolamento (EU) n. 2117/2021, a partire dall’ 8 dicembre 2023 è sorto l’obbligo di includere nell’etichettatura del vino e dei prodotti vitivinicoli talune specifiche informazioni quali: l’elenco degli ingredienti, i valori nutrizionali ed energetici del prodotto ed il termine minimo di conservazione nel caso di prodotti vitivinicoli dealcolizzati e aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10 %.
Le indicazioni obbligatorie che devono figurare sullo stesso campo visivo, in modo da poter essere lette simultaneamente, sono le seguenti:
– la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli (compreso, sussistendone i requisiti, il termine «dealcolizzato» o «parzialmente dealcolizzato», ad eccezione di taluni vini a denominazione di origine protetta o ad indicazione geografica protetta);
– per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta: i) l’espressione “denominazione di origine protetta” (DOP) o “indicazione geografica protetta” (IGP) e ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta, salvo deroghe ai sensi dell’art. 119 paragrafo 3 lett. a) e b) Reg. (EU) n.1308/2013);
– il titolo alcolometrico volumico effettivo;
– l’indicazione di provenienza;
– l’indicazione dell’imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;
– l’indicazione dell’importatore nel caso dei vini importati;
– l’elenco degli ingredienti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), Reg. (UE) n. 1169/2011;
– la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), Reg. (UE) n. 1169/2011.
È di tutta evidenza che si tratta di una rilevante quantità di informazioni obbligatorie, ragion per cui è stata concessa la possibilità di inserire nell’etichettatura cartacea unicamente qualche dato ed utilizzare un QR Code (etichettatura elettronica) per un’informativa digitalizzata completa.
Per quanto concerne la dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio e sull’etichetta cartacea ad esso apposta, come riportato dall’art. 119 Reg. (UE) n. 1308/2013 così come modificato dal Reg. europeo n. 2117/2021 al paragrafo 4, la stessa può essere limitata all’indicazione del valore energetico espresso in KJ e Kcal, mediante il simbolo “E” (energia) e riferito ad una quantità pari a 100 ml di prodotto vitivinicolo.
In tale ipotesi, la dichiarazione nutrizionale completa può essere fornita in via digitale; la medesima modalità informatizzata viene concessa per la pubblicazione dell’elenco degli ingredienti, comprensiva degli additivi, utilizzati per la produzione del vino.
Per quanto concerne i coadiuvanti tecnologici, gli stessi risultano esclusi dalla lista degli ingredienti obbligatori, ad eccezione dell’ipotesi in cui costituiscano potenziali allergeni e risultino ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata (quale a titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività: solfiti, derivati del latte, uova…), così come espressamente previsto dall’art. 9, paragrafo 1 lettera c) Reg. (EU) n. 1169/2011.
Gli allergeni, anche qualora la lista completa degli ingredienti sia contenuta nell’etichetta elettronica, devono comunque essere indicati su quella cartacea;
qualora invece l’elenco degli ingredienti sia pubblicato interamente sull’etichetta cartacea, gli allergeni possono essere ricompresi in tale elencazione e messi in evidenza con carattere di scrittura/dimensione differente, in modo da risultare facilmente visibili al consumatore.
Il QR Code deve figurare sull’etichettatura cartacea, nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie; deve essere garantito un accesso universale all’utente, anche mediante una semplice inquadratura dal proprio smartphone, in modo da indirizzarlo immediatamente alle informazioni.
Tale codice a barre deve essere chiaramente riconoscibile ed indicato con la dicitura “ingredienti”, la quale può figurare in una o più lingue ufficiali dell’Unione Europea, come specificato, in data 12 marzo 2024, dal Commissario Ue all’agricoltura in una lettera di risposta ai quesiti posti dalla Commissione Agricoltura dell’Eurocamera.
Eventuali simboli generici, quali a titolo esemplificativo una mera “I”, non sono ammessi; benché si segnala come sul punto sia intervenuto un recente Decreto ministeriale (n. 0675460 del 07.12.2023), il quale ha introdotto, unicamente per i prodotti vitivinicoli circolanti sul territorio nazionale, una proroga trimestrale; la quale, pur non costituendo una generale proroga all’entrata in vigore della normativa europea sopra richiamata, i cui obblighi restano in vigore a partire dall’8 dicembre 2023, ha concesso una deroga sino all’8 marzo 2024 all’obbligo di utilizzo delle etichette non corrispondenti pienamente alle indicazioni fornite dalla Commissione Europea in quanto riportanti il simbolo ISO “i”, anziché la dicitura completa “ingredienti” come da Reg. (EU) n.1169/2011. Questo per consentire lo smaltimento delle nuove etichette già stampate, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica ed ambientale.
La normativa sopra riportata si applica sicuramente ai prodotti vitivinicoli realizzati e commercializzati in area europea.
Per quanto concerne, invece, la disciplina relativa all’etichettatura delle bottiglie di vino esportate al di fuori dell’UE., come ha sottolineato il Commissario Ue all’agricoltura, potrebbe dover essere adattata alla legislazione nazionale dei paesi terzi importatore.
Il Legislatore comunitario, oltre ad introdurre una nuova normativa relativa al contenuto dell’etichettatura dei prodotti vitivinicoli, ha concesso delle garanzie al consumatore; a tutela della riservatezza dell’utente non possono essere raccolti o tracciati dati degli utenti;
inoltre, il QR Code contenente informazioni obbligatorie relative ai prodotti vitivinicoli non può indirizzare il consumatore a pagine/siti raffiguranti informazioni inserite ai fini commerciali o di marketing.
Lo Studio rimane a disposizione di tutti i produttori vitivinicoli per qualsivoglia questione attinente le problematiche in questione e riguardanti la produzione, vinificazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.
Avv. Marcello Maria BOSSI
Avv. Giada LISIERO