Obblighi generali e astratti a prestatori di servizi online stabiliti in un altro Stato membro

La legislazione italiana ha previsto una serie di obblighi in riferimento a certi prestatori di servizi di intermediazione e di motori di ricerca online (per esempio, l’iscrizione al ROC, la trasmissione di informazioni, il versamento di un contributo economico).

In data 11 gennaio 2024, l’avvocato generale Szpunar ha reso le proprie conclusioni nelle cause C-662/22 (Airbnb Ireland), C-667/22 (Amazon Services Europe), C-663/22 (Expedia), C-664/22 (Google Ireland), C-666/22 (Eg Vacation Rentals Ireland) e C-665/22 (Amazon Services Europe), attualmente pendenti avanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare, ha ritenuto che gli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1150 “non giustificano l’adozione di una normativa nazionale che impone ai prestatori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online un obbligo di presentare periodicamente una dichiarazione contenente informazioni sulla loro situazione economica e che prevede l’applicazione di sanzioni in caso di inadempimento di detto obbligo”. Inoltre, l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2000/31/CE (c.d. Direttiva sul commercio elettronico) “osta a provvedimenti nazionali di carattere generale e astratto con cui uno Stato membro impone al fornitore di un servizio della società dell’informazione stabilito in un altro Stato membro a) un obbligo di iscrizione in un registro, b) un obbligo di trasmettere rilevanti informazioni sulla sua organizzazione, c) un obbligo di trasmettere rilevanti informazioni sulla sua situazione economica e d) un obbligo di versare un contributo economico, oltre all’applicazione di sanzioni in caso di inadempimento di detti obblighi. Il fatto che tali provvedimenti nazionali siano stati adottati al dichiarato fine di garantire l’attuazione del regolamento 2019/1150 non pregiudica la loro inapplicabilità a un siffatto prestatore”.

Link al comunicato stampa: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2024-01/cp240005it.pdf

Link alle conclusioni dell’avvocato generale: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=281166&pageIndex=0&doclang=IT

Torino

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