Quesito: “ Ho un contratto scritto di comodato per la conduzione di un terreno. E’ stato stipulato a gennaio di quest’anno con scadenza al dicembre 2018. In questi giorni il proprietario purtroppo è deceduto e gli eredi hanno chiesto la risoluzione del contratto. Hanno diritto ad ottenere il bene immediatamente oppure devono rispettare la scadenza del contratto?”
Il comodato è un contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituirla alla scadenza pattuita ovvero, in caso di assenza di pattuizione, a semplice richiesta del comodante.
In tema di rapporti agrari la disposizione prevista dall’art. 27, Legge n. 203/182, secondo il quale le norme regolatrici dell’affitto di fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, non trova applicazione con riguardo alla concessione in comodato di un fondo rustico stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario. La differenza tra un contratto agrario e contratto di comodato risiede nella diversa causa dei due contratti dovendosi ricercare la prima nella volontà di costruire un’impresa agraria sul fondo altrui e la seconda nella semplice consegna di un bene, indipendentemente dal fatto che il comodatario non si limiti ad un’attività di custodia ma svolga anche attività di gestione.
Da quanto sopra ne consegue che il comodato di fondo rustico non seguirà le vicende proprie dei contratti agrari ma la disciplina generale in materia di comodato dettata dal Codice Civile.
In particolare, in tema di restituzione, l’art. 1809 c.c. statuisce, al primo comma, che il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto ed al secondo comma, che se durante il termine convenuto, sopravviene un urgente ed imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Ora, ciò detto, il codice disciplina le vicende del contratto nell’ipotesi di morte del comodatario, prevedendo in tal caso che il comodante può esigere l’immediata restituzione dell’immobile dagli eredi del comodatario, ma nulla dice dell’ipotesi di morte del comodante.
Per trovare una risposta occorre allora rifarsi alla giurisprudenza, dove però si rilevano sul punto posizioni discordanti.
Secondo un primo orientamento, in caso di morte del comodatario gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto in pendenza del quale si sia verificata la morte del comodante (Cass. civ. 03.11.2004, n. 21059). Seguendo tale orientamento ne deriverebbe la possibilità di proseguire nella detenzione del bene, ferma la facoltà di cui all’art. 1809 c.c. per gli eredi di richiederne la restituzione in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno.
Secondo un diverso orientamento, invece, la morte del comodante determinerebbe, come nel caso di morte del comodatario, la risoluzione del comodato con l’attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa (Cass. Civ. 19.04.1991, n. 4258). Assecondando tale posizione ne deriverebbe che gli eredi sarebbero legittimati a richiedere la risoluzione del contratto.
Alla luce delle citate pronunce e data l’assenza di posizioni giurisprudenziali certe, forse una risposta andrebbe ricercata nel fatto che, preoccupandosi il legislatore di disciplinare solo le vicende del comodato in caso di decesso del comodatario e nulla prevedendo, invece, nel caso di morte del comodante, a quest’ultima ipotesi non sarebbe applicabile l’art. 1811 c.c. e quindi gli eredi del comodante non potrebbero esigere l’immediata restituzione del bene. Resta, comunque, sempre salva la facoltà degli erede, ormai comodanti, di richiedere la restituzione ex art. 1809 c.c.
Riportando quanto detto al caso prospettato nel quesito proposto e rimanendo ancorati alla lettera dell’art. 1809 c.c., gli eredi potrebbero comunque richiedere la restituzione del bene prima della scadenza del termine pattuito solo qualora tale richiesta fosse giustificata dalla sopravvenienza di un bisogno urgente ed imprevedibile.
Avv. Marcello BOSSI