Quesito: “Sono un coltivatore diretto, titolare di un’azienda agricola. Ho deciso di ristrutturare un edificio dell’azienda (ora adibito a magazzino) per adibirlo ad un’attività agrituristica di pernottamento e fattoria didattica. Il Comune di *** mi ha addebitato, per questa trasformazione, Euro 30.000,00 di oneri di urbanizzazione perché l’edificio si erge su una particella di terreno non agricolo anche se confina con le altre particelle di terreno, di proprietà dell’azienda, che sono agricole. Chiedo, pertanto, se è giusto che io debba pagare gli oneri di urbanizzazione oppure se ho diritto all’esenzione”.
Iniziamo con entusiasmo questa collaborazione con il periodico della Vs. Associazione rispondendo ad un quesito che viene formulato da un associato della Provincia di Torino.
Il punto focale per rispondere al quesito in questione è di capire se gli edifici dell’azienda agrituristica debbano essere classificati in base alla particella catastale su cui insistono o in base al nesso di strumentalità che li lega allo svolgimento dell’attività agricola. La risposta non è affatto immediata, in quanto il favore dimostrato nei confronti dell’attività agrituristica e la floridità di tale settore hanno portato negli ultimi anni ad una vivace attività normativa, non solo a livello nazionale ma anche a livello locale.
Ai sensi della Legge n. 96/2006, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Tale definizione compare, altresì, nella Legge Regionale n. 38/1995, art. 2, dove però si specifica che, nella conduzione di un’azienda agrituristica, le attività di coltivazione ed allevamento devono comunque rimanere principali, quindi prevalere sull’attività di ricezione ed ospitalità.
Posto, quindi, che per aversi attività agrituristica è necessario che il titolare dell’azienda sia un imprenditore agricolo professionale (IAP) così come definito dal Codice Civile e dalla normativa speciale, ossia di un soggetto che esercita attività di coltivatore diretto, allevatore o tutte le altre attività a queste connesse, altro requisito fondamentale è che l’attività sia svolta utilizzando i locali dell’azienda agricola, ossia gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.
All’imprenditore agricolo sono riconosciute inoltre delle peculiarità edificatorie, tra cui l’esenzione da contributi di costruzione e/o urbanizzazione, nelle aree destinate dal piano regolatore all’agricoltura, tuttavia tale esenzione avendo carattere eccezionale è riconosciuta solo in ipotesi specifiche.
Secondo il disposto dell’art. 17 del D.P.R. n. 380/2001, il contributo alla costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo. Poiché, tuttavia, l’agriturismo non sempre costituisce un’attività propriamente funzionale alla conduzione del fondo agricolo ed alle esigenze dell’imprenditore, in quanto tale attività può essere meramente connessa, in sede di rilascio della concessione di costruzione potrebbe essere negata, da parte di zelanti funzionari di amministrazioni comunali, l’esenzione dal contributo di cui sopra.
Tale conclusione è supportata da un’altra considerazione. A seguito dei lavori di ristrutturazione, l’immobile di cui al quesito, attualmente adibito a magazzino, cambierà destinazione d’uso, diventando una struttura agrituristica. Tale mutamento potrebbe non venire considerato esente da oneri. Il Consiglio di Stato ha, infatti, affermato che il mutamento di destinazione d’uso a cui l’immobile è urbanisticamente destinato è di per sè elemento sufficiente per l’imposizione di oneri e/o contributi di urbanizzazione (Cons. Stato n. 2163/2006).
Da quanto fin qui brevemente esposto, emerge che, a prescindere dalla qualificazione catastale della particella su cui insiste il fabbricato, nel caso in questione gli oneri di urbanizzazione potrebbero essere richiesti dalla Pubblica Amministrazione residuando la possibilità in capo all’impreditore agricolo di sottoporre la questione all’Autorità Giudiziaria per ottenere il riconoscimento dell’esenzione ed il conseguente rimborso.
Avv. Marcello BOSSI