Attività agricola e agrituristica: nuove disposizioni dell’Ispettorato del lavoro

Con questo breve approfondimento riassumeremo il recente cambio di rotta da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di inquadramento delle Aziende agricole che svolgono attività agrituristica.

L’Ispettorato del lavoro con nota n. 5486 del 16 luglio 2024 ha dettato, ai propri Ispettori, delle linee guida da seguire per poter procedere ad un corretto inquadramento delle Aziende Agricole e dei propri dipendenti, con l’obiettivo di porre fine ai numerosi contenziosi sorti in materia.

In merito all’inquadramento delle imprese agrituristiche, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel marzo 2020 si era già espresso attraverso la Circolare n.1, chiarendo che le attività relative alla coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame devono comunque risultare principali rispetto a quelle attività recettive e di ospitalità, che si pongono in rapporto di connessione e complementarietà con esse; pertanto qualora si riscontrasse una notevole consistenza  dei redditi  ricavati dall’attività di ristorazione, grande sproporzione del tempo dedicato all’attività di ristorazione rispetto a quello dedicato all’attività agricola e l’utilizzo di prodotti acquistati sul mercato in misura maggiore rispetto a quelli proveniente dalla propria attività agricola, non potrà legittimamente permanere una classificazione nel settore agricoltura di tali Aziende.

Tale indicazione, in fase di accertamento, deve però essere correttamente ponderata con la disciplina regionale di riferimento; difatti, ad ogni Regione spetta l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività agrituristica e stabilire i criteri relativi al rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto a quelle agricole.

La Regione Piemonte, pertanto, avendo l’esercizio esclusivo delle funzioni amministrative in materia di agricoltura (art. 8 L.R. n. 23/2015), ha provveduto a determinare in modo oggettivo, di concerto con tutti gli enti interessati, i tempi di lavoro in agricoltura mediante l’approvazione della “Guida all’accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti  in agricoltura ed all’applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell’integrità fondiaria” allegata alla D.G.R. n. 107-1659 del 28.11.2005, come successivamente aggiornata dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22.12.2016.

Come previsto dal punto 2 della Guida il possesso del requisito di tempo di lavoro deve essere verificato confrontando il tempo che l’imprenditore agricolo dedica all’attività agricola con il tempo che lo stesso dedica ad attività extra agricole. A tal fine si legge “il tempo che l’imprenditore agricolo dedica all’attività agricola deve essere calcolato in modo convenzionale e standardizzato, utilizzando le tabelle sotto riportate (tabelle “giornate lavorative convenzionali ad ettaro di coltura o a capo di bestiame”, cosiddette “tabelle ettaro/coltura”)”, che distinguono le aziende agricole in due categorie in base al livello di meccanizzazione ed alla loro ubicazione.

Nonostante l’esistenza di una normativa regionale ad hoc, si era sviluppata una prassi secondo cui durante gli accertamenti veniva disattesa la normativa regionale per fare applicazione di criteri di elaborazione giurisprudenziale, al fine di calcolare il fabbisogno aziendale per la sola valutazione dell’attività agricola. Tale modus operandi pregiudizievole per gli operatori del settore ha generato differenti contenziosi giudiziali.

L’ispettorato del Lavoro, pertanto, in un’ottica di deflazione del contenzioso è recentemente intervenuto, con la Nota n. 5486 del 16 luglio 2024, raccomandando ai propri Ispettori in fase di accertamento di considerare le fonti normative regionali sussistenti nell’accertamento del rapporto di connessione tra attività agricola principale e attività agrituristica.

Lo Studio rimane a disposizione di tutti gli interessati per chiarire ogni eventuale dubbio sulla questione e per analizzare i casi concreti che si verificheranno in argomento ed in generale in materia agraria.

Avv. Marcello Maria BOSSI

Avv. Giada LISIERO

Torino

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