La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza del 28 gennaio 2011, n. 2112, ha dichiarato la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5 e 6, Legge 4 novembre 2010, n. 183, sollevate con riferimento agli articoli 3, 4, 24, 111 e 117 Cost., ordinando la sospensione del giudizio a quo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.