Con la sentenza del 12.03.2013 n. 6116 la Corte di Cassazione ha precisato che, in materia di interpretazione contrattuale, l'esigenza di conservazione del contratto presuppone una verifica giudiziale, sia di mero fatto sia in applicazione dei generali criteri ermeneutici, in ordine alla effettiva e reale volontà delle parti con la conseguenza che ove tale verifica si concluda nel senso dell'identificazione di un accordo effettivo e reale su tutti gli elementi del contratto e, in primis, sul suo oggetto è a questo che deve darsi prevalenza mentre, per contro, ove il contenuto di singole clausole risulti diverso da quello realmente voluto dalle parti, dovrà ritenersi assente il requisito dell'accordo tra i contraenti indispensabile per la configurabilità di un valido vincolo contrattuale.