AGRICOLTURA – ATTIVITA’ CONNESSE – IMMOBILI RURALI E IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Un argomento di grande attualità in ambito agricolo e di sicuro interesse per i lettori di questa rivista è quello della ruralità degli impianti fotovoltaici e della sussistenza, o meno, dell’obbligo di autonomo accatastamento degli stessi.

Nell’ottica di incentivare la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili, il Legislatore ha introdotto, negli ultimi anni, disposizioni di carattere fiscale volte a promuovere l’esercizio di tali attività da parte degli imprenditori agricoli.

La produzione e cessione di energia elettrica effettuata dagli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 1 comma 423 della Legge n. 266/2005, può costituire, ove vengono soddisfatti i requisiti di legge, attività connessa ex art. 2135, co. 3 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario.

Si tratta, in realtà, di un’attività connessa “atipica”, in quanto il suo svolgimento non richiede
all’imprenditore agricolo l’impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione
del fondo.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 32 del 6 luglio 2009 al paragrafo n. 4 chiarisce che per essere considerata attività agricola “connessa” si deve presupporre un collegamento con l’attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati; in particolare i terreni di proprietà dell’imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilità, devono essere condotti dall’imprenditore medesimo ed essere ubicati nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti”. Tale concetto è stato ribadito dall’Agenzia del Territorio con Nota prot. n. 31892/2012 e dall’Appendice n.2 dell’Agenzia delle Entrate relativa alle “Modalità operative per l’accatastamento degli impianti fotovoltaici”.

La Circolare sopra richiamata elenca, inoltre, i requisiti oggettivi che devono essere soddisfatti affinché la produzione di energia da fonti fotovoltaiche possa essere assimilata ad attività agricola connessa:

“1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;

2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:

 a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;

 b) il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;

c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola “.

Agli immobili rurali con impianti fotovoltaici, quando sussiste il carattere della ruralità, è attribuita la categoria D/10, ossia quella dei “Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”.

Per tali fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola ex art. 9 comma 3 bis del DL 557/93, dal 2020 è stata disposta una aliquota agevolata IMU pari, di base, allo 0.1%, con la possibilità per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento (art. 1 comma 750 della L. 160/2019).

AI fini fiscali, inoltre, a seconda della tipologia di impianto fotovoltaico afferente al Fabbricato sorgerà, talvolta, un obbligo di autonomo accatastamento, talaltra di aggiornamento della rendita catastale dell’immobile ospitante.

La più recente giurisprudenza di merito (cfr. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza n. 291 del 30.6.2022, dep. il 28 maggio 2024, la C.T.R. Piemonte Sent. n. 1036/2021, la C.T.R. Lombardia – Sezione staccata di Brescia- sentenza n. 3062/2020 e la C.G.T. di Primo Grado di Udine con sentenze n.rri.  27/2023 e 98/2023), contrariamente al precedente orientamento, afferma l’insussistenza dell’obbligo di procedere ad autonomo accatastamento per le installazioni fotovoltaiche poste a copertura di un fabbricato (D/1 O D/10), qualora le stesse costituiscano una installazione fotovoltaica architettonicamente integrata o parzialmente integrata (così come definita all’art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007 del Ministro dello Sviluppo economico).

In tal caso sorgerà, comunque, un obbligo di rideterminazione della rendita catastale del fabbricato qualora l’impianto fotovoltaico ne abbia incrementato il valore capitale o la redditività ordinaria in misura pari o superiore al 15%.

Diversamente, qualora l’incremento del valore capitale o della redditività ordinaria rimanga al di sotto di tale soglia, l’installazione fotovoltaica non determinerà taluna variazione della rendita catastale.

Necessitano, invece, di autonomo accatastamento nella categoria degli Opifici quei parchi fotovoltaici realizzati con strutture autonome “non integrate”, direttamente appoggiate alle superfici con cavalletti e/o zavorre, con conseguente relativa applicazione della normativa tributaria vigente.

Lo Studio rimane a disposizione di tutti gli interessati per chiarire ogni eventuale dubbio sulla questione e per analizzare i casi concreti che si verificheranno in argomento ed in generale in materia agraria.

Avv. Marcello Maria BOSSI

Avv. Giada LISIERO

Torino

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