Un argomento di grande attualità in ambito agricolo e di sicuro interesse per i lettori di questa rivista è quello riguardante i titoli PAC, la loro pignorabilità e la possibilità di iscrivere, sugli stessi, un pegno a garanzia di un eventuale credito.
I Titoli PAC sono un’importante fonte di finanziamento per gli agricoltori. Sono strumenti indispensabili per accedere ai pagamenti diretti del primo pilastro della PAC, che in qualità di Politica Agricola Comune dell’Unione Europea, mira a sostenere ad ampio spettro il settore agricolo e sono liberamente trasferibili tra i soggetti che hanno titolo per la presentazione annuale della Domanda Unica (DU).
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.) ha pubblicato sul sito le Circolari n. 26880/2023 e n. 62513/2024, a norma del Regolamento Europeo n. 2021/2115, con cui disciplina il trasferimento dei titoli PAC, nonché le procedure con le quali sono gestite le annotazioni/iscrizioni di eventuali pignoramenti e/o pegni aventi ad oggetto i titoli di cui sopra, nel Registro Nazionale Titoli (R.N.T.).
Tale Registro è istato istituito da A.G.E.A. ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. n. 231 del 11 novembre 2005 ed è consultabile tramite il portale del S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), all’indirizzo www.sian.it.
Nel Registro Nazionale Titoli per ciascun titolo PAC viene indicato il numero progressivo, il valore, l’eventuale movimentazione e la presenza di pesi e/o vincoli giuridici quali pignoramento, pegno, sequestro e/o blocchi al trasferimento.
Da ciò, si può facilmente desumere come i titoli PAC possano essere oggetto di pignoramento nelle forme e modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare diretto, nei confronti del debitore. Resta escluso il ricorso alla procedura del pignoramento presso terzi, atteso che A.G.E.A. non è né custode, né detentrice dei titoli PAC, i quali sono intestati e rimangono nella piena disponibilità degli agricoltori intestatari.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, A.G.E.A. non può essere considerata parte debitrice degli agricoltori beneficiari dei finanziamenti previsti dalla Politica Agricola Comune.
A differenza dei titoli PAC, i contributi della Politica Agricola Comune sono, invece, impignorabili.
I Titoli Pac possono essere, altresì, oggetto di pegno, ossia su di essi può essere costituito diritto reale a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contratte nell’esercizio dell’impresa agricola.
L’agricoltore, il quale può costituire pegno solo su titoli di sua proprietà, ovvero su quelli a sé intestati e non su quelli ricevuti in affitto in quanto di proprietà di terzi, ai fini dell’opponibilità ad A.G.E.A., deve trasmettere copia dell’atto costitutivo di pegno a quest’ultima tramite posta elettronica certificata.
Qualora, pero’, dopo la costituzione del pegno, si verificasse la perdita totale o parziale dei titoli PAC (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per il mancato utilizzo per due anni consecutivi) il pegno si estinguerà per perimento dell’oggetto e nulla potrà essere opposto ad A.G.E.A.
Ai sensi dell’art.18 del D.lgs. n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, si evidenzia come la costituzione del pegno non è ostativa all’utilizzo del titolo stesso da parte dell’intestatario nella propria Domanda Unica (DU) al fine del percepimento dei contributi comunitari e non impedisce, altresì, il trasferimento del titolo che rimane comunque gravato dal pegno. Pertanto, è onere del cessionario, ossia l’assegnatario e/o l’acquirente dei titoli all’asta, verificare, prima di formalizzare il trasferimento, l’eventuale presenza di pesi e/o vincoli nel Registro Nazionale Titoli.
Si precisa che, come per il pignoramento, in caso di escussione del pegno, il cessionario in piena applicazione di quanto previsto dall’art. 13 D.M. n. 660087/2022, deve essere in possesso del requisito di agricoltore in attività, alla data di richiesta del trasferimento dei titoli assegnati e/o acquistati in fase di vendita coattiva. In assenza di tale requisito non sarà possibile eseguire alcun trasferimento dei titoli.
I trasferimenti dei titoli derivanti dalle procedure di pignoramento o escussione del pegno sono eseguiti d’ufficio direttamente da A.G.E.A. coordinamento.
Si evidenzia come i titoli PAC possano essere trasferiti in capo all’assegnatario/acquirente con decorrenza dalla campagna in corso ove la data dell’assegnazione o della vendita all’asta è anteriore o uguale alla data ultima di presentazione della domanda unica, anche tardiva. Ove invece il trasferimento sia successivo, i titoli PAC saranno trasferiti all’assegnatario con decorrenza dalla campagna dell’anno seguente.
Lo Studio rimane a disposizione di tutti gli interessati per chiarire ogni eventuale dubbio sulla questione e per analizzare i casi concreti che si verificheranno in argomento ed in generale in materia agraria.
Avv. Marcello Maria BOSSI
Avv. Giada LISIERO