Sicurezza sul lavoro nell’impresa agricola

Quesito: “Sono un imprenditore agricolo e sono a conoscenza dell’emanazione di nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: tali norme prevedono una disciplina specifica anche per la mia attività e, se si, di che tipo?”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 6 marzo, lo schema del “Testo Unico sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro”: tale complesso normativo, quando entrerà in vigore, ridefinirà la legislazione di settore, prevedendo una serie di novità anche con riferimento alle imprese agricole.

La prima: anche per “campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale” dovranno essere rispettati precisi requisiti di salute e sicurezza. Questi ultimi spazi, infatti, vengono espressamente annoverati tra i “luoghi di lavoro”. I requisiti di cui trattasi (Allegato IV punto 7 del provvedimento) concernono la qualità delle abitazioni e dei dormitori concessi in uso ai lavoratori stabili o stagionali, le modalità di distribuzione dell’acqua potabile, le caratteristiche degli scarichi, il posizionamento di stalle e concimaie ed i parametri cui è necessario attenersi nella loro costruzione. E’ importante segnalare, altresì, l’obbligatorietà per tutte le aziende del pacchetto di medicazione o della cassetta di pronto soccorso a seconda delle dimensioni (almeno 5 lavoratori o più di 50), di mezzi di disinfezione atti ad evitare il contagio delle malattie infettive per i lavoratori addetti alla custodia del bestiame, nonché del rispetto delle disposizioni speciali per i luoghi di lavoro con presenza di agenti nocivi con riguardo alle attività di diserbamento, distruzione di parassiti delle piante o degli animali, distruzione di topi o altri animali nocivi, prevenzione e cura delle malattie infettive del bestiame e, in genere, per i lavori a contatto con sostanze tossiche o nocive.

E’ preciso obbligo del datore di lavoro garantire la conformità dei luoghi a quanto normativamente previsto: in caso contrario, il rischio è di incorrere nella sanzione penale di cui all’art. 68 lett. b), ovvero l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.000 a 10.000. Inoltre, laddove dalla violazione delle suindicate disposizioni derivasse un episodio di infortunio, troverebbero applicazione anche le disposizioni del codice penale in materia di delitti contro la persona: in particolare, il riferimento va alle ipotesi colpose di omicidio e lesioni, per le quali la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro costituisce una circostanza aggravante.

Altra importante novità concerne la posizione dei componenti l’impresa familiare, dei coltivatori diretti del fondo e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo. A questi ultimi (art. 21) è fatto obbligo di utilizzare le attrezzature di lavoro, nonché di munirsi di dispositivi di protezione individuale, in conformità a quanto statuito nel Titolo III del testo legislativo. Dette norme prevedono, tra gli altri, l’obbligo di adeguare le attrezzature ed i dispositivi alla tipologia di lavoro da svolgere ed ai rischi ad essa connessi, nonché l’obbligo di regolare manutenzione e controllo degli strumenti suddetti. A carico dei trasgressori è prevista, in questo caso, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 300 a € 2.000 (art. 60).

Va sottolineato, infine, quanto statuito sul versante della formazione. Corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, sono previsti, con oneri a loro carico, in favore dei sopracitati soggetti; in più, il Ministero del Lavoro è chiamato ad emanare disposizioni specifiche per l’attuazione di servizi relativi a informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, in relazione alla specificità dell’attività svolta, per le piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo che impieghino lavoratori stagionali.

Data, pertanto, la specificità degli argomenti e, soprattutto, la delicatezza degli interessi in gioco, trattandosi di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, è opportuno che tutti gli operanti del settore si documentino attentamente così da attenersi con precisione alle nuove disposizioni legislative sin dalla loro entrata in vigore.

Avv. Marcello BOSSI

Torino

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