La Cassazione a Sezioni Unite n. 8236 del 28.04.2020 ha affermato un principio estremamente rilevante, ai fini dell’onere probatorio, con riferimento alla qualifica della responsabilità della Pubblica Amministrazione nel caso di atteggiamento ondivago, tale da ingenerare un legittimo affidamento da parte di un privato. In particolare la Suprema Corte ha precisato che «la responsabilità che grava sulla pubblica amministrazione per il danno prodotto al privato a causa delle violazione dell’affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell’azione amministrativa non sorge in assenza di rapporto, come la responsabilità aquiliana, ma sorge da un rapporto tra soggetti – la pubblica amministrazione e il privato che con questa sia entrato in relazione – che nasce prima e a prescindere dal danno e nel cui ambito il privato non può non fare affidamento nella correttezza della pubblica amministrazione. Si tratta, allora, di una responsabilità che prende la forma dalla violazione degli obblighi derivanti da detto rapporto e che, pertanto, va ricondotta allo schema della responsabilità relazionale, o da contatto sociale qualificato, da inquadrare nell’ambito della responsabilità contrattuale; con l’avvertenza che tale inquadramento, come segnalato da autorevole dottrina, non si riferisce al contratto come atto ma al rapporto obbligatorio, pur quando esso non abbia fonte in un contratto».
Consulta l’allegato: Cassazione 2020 n.8236.pdf