Onere di repechage: il datore di lavoro deve anche dimostrare di aver offerto un reimpiego in mansioni inferiori al lavoratore licenziato

Con la sentenza n. 29099 dell’ 11.11.2019, la Corte di Cassazione ha enucleato che «con riferimento all’onere di repechage, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale; l’art. 2103 c.c., deve, infatti, essere interpretato alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e di quello del lavoratore al mantenimento del posto».

Consulta l’allegato: 29099 del 2019.pdf

Torino

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