Rapporto di lavoro subordinato: le ferie sospendono il periodo di comporto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19062 del 14.09.2020 ha ribadito ancora una volta il suo precedente e consolidato orientamento sostenendo che «il lavoratore assente per malattia ha la facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo un’incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive».

Consulta: Cassazione n. 19062 del 2020.pdf

Torino

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