Lavoro: le molestie sessuali ad una collega giustificano il licenziamento anche in assenza di reato

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25977 del 2020 del 16.11.2020 ha sottolineato come la molestia sessuale, anche laddove la condotta non integri un fatto di reato stante l’autonomia in tema di licenziamento tra il procedimento disciplinare e penale, possa comunque integrare un comportamento del lavoratore idoneo a ledere, in maniera irreparabile, il peculiare vincolo di fiducia con la società costituendo quindi giusta causa per il licenziamento.
Ai fini dell’irrogazione della sanzione espulsiva è infatti solo necessario valutare la proporzionalità del provvedimento con la condotta tenuta dal lavoratore.

Consulta: Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 novembre 2020, n. 25977.pdf

Torino

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