Con la sentenza n. 26039 del 2019, la Corte di Cassazione ha riconosciuto espressamente la possibilità di ricongiungere i contributi versati dal lavoratore alla gestione separata dell’INPS nella Cassa Previdenziale presso cui l’interessato è iscritto nelle vesti di libero professionista, senza limitazioni e a prescindere dalla omogeneità delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni. La ricongiunzione deve infatti porsi sempre quale alternativa possibile rispetto agli istituti della totalizzazione e del cumulo, essendo questi istituti tutti volti a perseguire lo scopo di dare continuità ai versamenti effettuati nelle diverse casse nel corso della vita lavorativa del contribuente.
La Cassazione ha dunque permesso, anche ai professionisti e differentemente da quanto fino ad ora accaduto per prassi, di ricongiungere i contributi versati presso la Gestione Separata dell’INPS alla Cassa Professionale di riferimento dove sono iscritti, garantendo in tal modo un trasferimento effettivo dei contributi presso la Cassa d’atterraggio e non solo una ricostruzione virtuale dei periodi contributivi versati, con vantaggi importanti a livello di quantum della pensione mensilmente versata.
La pronuncia è dirompente e si può comprendere a fondo solo se si indagano i tre meccanismi che ad oggi permettono la riunione dei versamenti contributivi effettuati nelle diverse Gestioni dal libero professionista: la totalizzazione, il cumulo e il ricongiungimento.
La totalizzazione ed il cumulo, entrambi gratuiti, hanno come elemento chiave quello di compiere una sommatoria virtuale dei contributi versati nelle differenti Casse Previdenziali nel corso della vita professionale del contribuente: in entrambi i casi, tale aspetto è utile al raggiungimento dei requisiti minimi per l’ottenimento del trattamento pensionistico voluto ma la pensione consisterà in un versamento pro quota effettuato dalle diverse Casse a cui il contribuente è stato iscritto nel corso della sua vita professionale. Nello specifico, tali versamenti verranno compiuti dalle Casse a favore dell’INPS che, a sua volta, irrogherà un solo trattamento pensionistico a favore del contribuente che ha richiesto il cumulo o la totalizzazione.
Diversamente, con la ricongiunzione che è un meccanismo a titolo oneroso, la Cassa d’atterraggio riceverà fisicamente il trasferimento dei contributi versati dalla Cassa (o dalle Casse) di partenza da parte del contribuente, come se quest’ultimo avesse da sempre versato i contributi alla Cassa di destinazione. Appare chiaro dunque che, a prescindere che la Cassa d’atterraggio segua il meccanismo di calcolo retributivo – direttamente proporzionale alle ultime retribuzioni e alle settimane di versamenti compiuti – o che segua il meccanismo di calcolo contributivo – direttamente proporzionale al numero di settimane nelle quali il lavoratore ha versato i contributi – il contribuente che sceglie questo tipo di ricongiunzione avrà non solo un guadagno sul quantum mensile ricevuto come pensione (aumento direttamente proporzionale al numero di settimane versate alla Cassa di partenza) ma, in taluni casi, avrà la possibilità di accedere anche a trattamenti pensionistici favorevoli rispetto a quanto accadrebbe con gli altri meccanismi a disposizione.
Per capire meglio si può analizzare il caso di specie alla base della decisione. Ipotizziamo un consulente in economia che abbia versato, antecedentemente al 2004, per 5 anni i contributi alla gestione separata dell’INPS. Dal 2005, costui decide di iniziare la professione da commercialista e inizia a versare i contributi alla Cassa dei dottori Commercialisti. Ora, la Cassa dei Dottori Commercialisti prevede, per chi ha un’anzianità contributiva pregressa al 2004, la possibilità di chiedere il trattamento pensionistico a chi abbia versato 38 anni di contributi (con almeno 61 anni di età) o con 40 anni di contributi senza alcun requisito anagrafico, con calcolo retributivo degli anni precedenti al 2004 e contributivo per quelli successivi; chi comincia a versare dal 2005 in avanti, invece, potrà solo richiedere la pensione calcolata con il meccanismo contributivo, al raggiungimento di 62 anni di età e 5 di contributi. E’ dunque chiaro che, nel caso di specie, la ricongiunzione appare assolutamente più conveniente al contribuente rispetto al meccanismo della totalizzazione o del cumulo: infatti, considerando gli anni versati nella gestione separata come versati alla cassa dei dottori commercialisti, il professionista ha la possibilità non solo di andare in pensione a 61 anni (anziché 62) ma anche di entrare a pieno titolo nel calcolo retributivo, sicuramente più vantaggioso, della quota reddituale della pensione.
Il meccanismo della ricongiunzione, come detto, è tuttavia l’unico tra i tre meccanismi a natura onerosa: è bene evidenziare però che, essendo i contributi richiesti dalla Gestione Separata dell’INPS in media maggiori rispetto a quelli richiesti dalle Casse Professionali ed essendo il costo della ricongiunzione inversamente proporzionale al quantum di contributi versati alla Gestione Separata dell’INPS, in molti casi tale onere potrà essere molto basso o addirittura pari a 0.
Dott. Mattia Angeleri
26039 del 2019.pdf