La tormentata vicenda delle quote latte si complica alla luce delle recenti decisioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia U.E. del giugno scorso e del Consiglio di Stato del passato mese di ottobre che cancella le multe non ancora riscosse, relative agli splafonamenti conteggiati in occasione delle annate lattiero casearie 1996/1997 e 1997/1998.
Infatti con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6996/2019, pronunciata in data 15.10.2019, nell’ambito di un contenzioso radicato da aziende agricole piemontesi contro AGEA e Regione Piemonte, i Giudici italiani sono ritornati sul tema delle quote latte e, facendo propria la decisione della Corte di Giustizia U.E., Sez. VII, 27.06.2019, hanno dichiarato l’illegittimità del criterio sulla base del quale AGEA (e prima ancora AIMA) ha determinato le sanzioni conseguenti al c.d. prelievo supplementare.
La pronuncia della Corte di Giustizia U.E. è scaturita dalla richiesta di chiarimenti formulata dallo Stato italiano in merito alla portata dell’art. 2, paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 3950/92 in punto criterio per la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale.
Com’è noto, il sistema delle quote latte prevedeva che ad ogni Stato membro venisse assegnato un quantitativo di riferimento nazionale, successivamente ripartito in quote individuali tra i produttori.
Ogni Stato membro era responsabile del rispetto della quota nazionale mentre i singoli produttori erano responsabili del rispetto delle quote di riferimento individuali ed in caso di superamento erano soggetti al prelievo supplementare, ossia ad una sanzione.
In Italia il prelievo supplementare veniva trattenuto, al momento del conferimento del late da parte del produttore, dai primi acquirenti, i quali, operando come sostituti d’imposta, dovevano versare ad AGEA le multe riscosse dall’allevatore.
Al termine della campagna, in caso di rispetto della quota nazionale di riferimento, l’eccedenza riscossa veniva restituita agli allevatori e le quote produttive non utilizzate redistribuite tra i produttori.
La Corte di Giustizia U.E., tuttavia, ha censurato il meccanismo delle compensazioni applicato dallo Stato italiano affermando che il criterio per la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati non avrebbe dovuto essere stabilito dalla normativa italiana, che ha applicato la compensazione sulla base di categorie prioritarie, ma avrebbe dovuto essere necessariamente di tipo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore da ripartirsi poi tra tutti gli allevatori, senza la creazione di categorie prioritarie.
L’elaborazione di una normativa ad hoc, non consentita dalla normativa regolamentare europea, fa sì che le multe applicate agli allevatori italiani ed oggetto di procedimento di riscossione da parte di AGEA sono state calcolate sulla base di un meccanismo di compensazione/riassegnazione alterato dall’applicazione di un criterio non conforme al dettato normativo.
Con la sentenza n. 6996/2019, il Consiglio di Stato ha fatto proprio il recente orientamento della Corte europea dichiarando l’annullamento dei provvedimenti impugnati avanti al TAR Piemonte, aventi ad oggetto le campagne 1995/1996 e 1996/1997, per “illegittimità del criterio posto a fondamento dei calcoli sottostanti all’operazione di compensazione/riassegnazione”.
La pronuncia in esame costituisce un importante precedente giurisprudenziale al quale – c’è da aspettarsi – si uniformeranno tutti i giudici dei giudizi amministrativi ancora pendenti contro AGEA.
Non solo. Il nuovo orientamento della Corte impone ora allo Stato italiano di ricalcolare le QRI prima di procedere all’applicazione di nuovi atti amministrativi o sanzioni, secondo il criterio fissato dall’Unione Europea.
Oltre a quanto sopra, a seguito della rideterminazione che l’Amministrazione dovrà necessariamente effettuare prima di procedere alla riscossione delle multe ancora non versate, lo Stato dovrà provvedere agli eventuali rimborsi nei confronti di coloro che, correttamente, hanno sempre rispettato le regole ovvero che hanno provveduto a sanare le loro posizioni debitorie aderendo alle rateizzazioni che nel corso degli anni si sono succedute.
Lo Studio rimane a disposizione di ogni produttore per ogni eventuale chiarimento sulla questione.
Avv. Marcello Maria BOSSI
Avv. Francesca PELLE