Con sentenza n. 24160 del 27.09.2019 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui «per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l’indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC»; ne consegue che «la notifica di un atto giudiziario effettuata a mezzo PEC ad un indirizzo non presente nel RegInDE è da considerarsi nulla».
Consulta l’allegato: ordinanza n. 24160 del 2019