Il ritorno dei voucher per il lavoro occasionale in agricoltura: la Legge di Bilancio 2023.

In merito alle problematiche relative ai rapporti di lavoro nel settore agricolo, di cui abbiamo già scritto in precedenza e su cui ci concentreremo ancora in futuro, un’importante novità normativa riguarda la reintroduzione dei voucher per il lavoro occasionale in agricoltura.

Istituiti per la prima volta nel 2003 con la Legge Biagi, i voucher, anche detti “buoni lavoro”, costituivano un sistema di pagamento che consentiva ai datori di lavoro di remunerare prestazioni di lavoro occasionale e accessorio.

Questi voucher, cancellati nel 2017 dal Governo Gentiloni, sono stati reintrodotti a partire dal 1° gennaio 2023 dalla Legge di Bilancio 2023, L. n. 197 del 2022, art. 1, commi 343 – 354.

La nuova Legge di Bilancio, se da un lato ha modificato la disciplina generale delle prestazioni occasionali contenute all’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, prevedendo che il ricorso al contratto di prestazione occasionale sia, di norma, vietato da parte delle imprese del settore agricolo, dall’altro ha previsto per il lavoro agricolo una disciplina transitoria speciale per il biennio 2023-2024 che ammette il ricorso a forme semplificate di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato, al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, “assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato”.

In particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono utilizzabili, dalle imprese agricole che non occupano più di 10 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a 45 giornate lavorative effettive annue per singolo lavoratore e possono essere rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. Per ogni giornata lavorativa devono essere corrisposti al lavoratore almeno 3 voucher lavoro, ciascuno del valore di 10 euro all’ora lordi.

Con la Legge di Bilancio 2023 cambiano anche i limiti di compenso annuo entro cui i datori di lavoro e i lavoratori possono ricorrere alla prestazione occasionale. Come chiarito anche nella Circolare INPS n° 6 del 19-01-2023, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, il limite di compenso è fissato a 5.000,00 euro, mentre per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, è previsto un limite di 10.000,00 euro.

Le modalità di acquisto dei Voucher resteranno presumibilmente le stesse del passato: il datore di lavoro potrà dunque richiedere i buoni lavoro presso gli uffici postali, le tabaccherie e gli esercenti autorizzati. Sul punto restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’INPS.

Lo studio legale resta a disposizione di ogni interessato per chiarire ogni eventuale dubbio sulla questione.

Avv. Marcello Maria BOSSI                                                                                                                   

Dott.ssa Beatrice PEDAVOLI

Torino

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