Indennità provvisoria di espropriazione.

Con riferimento alla determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione ed in particolare con riferimento al diritto dell’espropriato di ottenere il pagamento degli interessi legali su tale indennità, ai sensi dell’art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 327 dell’08.06.2001 (rubricato Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche ed integrazioni, il proprietario che abbia condiviso l’indennità di espropriazione è tenuto a consentire all’Autorità Espropriante che ne faccia richiesta l’immissione nel possesso e, in tal caso, avrà diritto di ricevere un acconto dell’80% dell’indennità previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell’immissione nel possesso il proprietario avrà, altresì, diritto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale sull’indennità, sino al momento del pagamento dell’eventuale acconto e del saldo. Il comma 8 dell’art. 20 precisa, poi, che il proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità ed abbia dichiarato l’assenza di diritti di terzi sul bene dovrà depositare nel termine di 60 giorni (decorrenti dalla comunicazione di accettazione dell’indennità provvisoria) la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene (la prova potrà essere fornita anche mediante attestazione notarile): in questo caso l’intera indennità o il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto dovrà essere versata dall’Autorità Espropriante entro il termine dei successivi 60 giorni. Decorso inutilmente tale termine al proprietario saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale anche ove non sia ancora avvenuta l’immissione nel possesso. Pertanto e riassumendo, il proprietario avrà diritto al pagamento degli interessi legali qualora vi sia stata:

a)     l’accettazione dell’indennità provvisoria con immissione nel possesso ed autocertificazione da parte del proprietario della piena e libera proprietà del bene espropriato: in questo caso gli interessi decorreranno dalla data dell’immissione nel possesso sino al pagamento dell’acconto e del saldo;

b)    l’accettazione dell’indennità provvisoria, il deposito della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene e l’Autorità Espropriante abbia omesso nei trenta giorni successivi il deposito della predetta documentazione di versare l’intera indennità o il saldo: in questo caso gli interessi decorreranno dal trentunesimo giorno successivo al deposito della documentazione e saranno dovuti, anche se non è ancora avvenuta l’immissione nel possesso, sino al pagamento dell’indennità o del saldo.

Torino

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