Fauna selvatica – cinghiali ed ungulati: danni cagionati e risarcimento. Chi ne risponde alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7696 del 20.04.2020

La caccia di selezione dei cinghiali dovrebbe essere ripartita in tutta la Regione Piemonte dopo il periodo di sospensione imposto dall’emergenza sanitaria cagionata dal Coronavirus.

Come noto la caccia di selezione è una attività venatoria che prevede, sulla base dei censimenti eseguiti specie per specie, piani di abbattimento mirato prefissati numericamente.

L’attuale emergenza sanitaria e la connessa sospensione per circa due mesi anche di tale attività hanno provocato un aumento esponenziale dei danni cagionati all’agricoltura e del pericolo per la sicurezza stradale, basti pensare che anche ai piedi della collina torinese, oltre che nelle campagne coltivate, si sono moltiplicati gli avvistamenti di cinghiali e animali selvatici che sempre più spesso si sono visti circolare senza freni.

Oltre all’invasione delle campagne con i connessi danni ai campi seminati, ai vigneti ed alle colture, infatti, la fauna selvatica è la causa di numerosi incidenti stradali (solo in Piemonte negli ultimi 6 anni si sono registrati 7.000 incidenti causati dalla fauna selvatica con una media pari a circa 1.200 incidenti l’anno).

E proprio in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica in generale (e più in precisamente dai cinghiali) si rivela molto interessante una recente pronuncia della Suprema Corte (la n. 7969 del 20.04.2020) che, nell’individuare nella Regione la responsabile a risarcire i danni patiti, stabilisce che tale soggetto pubblico risponda di tali danni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2052 c.c. in quanto “proprietaria” della fauna selvatica appartenente ex lege al patrimonio indisponibile dello Stato.

Nell’operare tale revirement la Suprema Corte, ricordando come in passato i danni causati dagli animali selvatici fossero ritenuti sostanzialmente non indennizzabili, in quanto tutta la fauna selvatica veniva pacificamente ritenuta res nullius, individua il primo passo verso la più recente interpretazione nella Legge 27 dicembre 1977, n. 968,  che ha dichiarato patrimonio indisponibile dello Stato la fauna selvatica appartenente a determinate specie, assegnandone alle Regioni  le relative funzioni normative e amministrative, anche in virtù dell’art. 117 della Costituzione.

E’ stato però necessario attendere quindici anni per avere una precisa ripartizione delle competenze in materia di protezione della fauna selvatica: la L. 11 febbraio 1992 n. 157 ha stabilito, infatti, che la tutela della fauna selvatica avvenisse a livello regionale attraverso l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica attraverso le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, attraverso il controllo e la pianificazione dei piani provinciali e soprattutto attraverso l’istituzione e la disciplina del fondo destinato al “risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria“, per “far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta” (art. 26).

Merita precisare, a tal proposito che a livello Piemontese, la Legge Regionale n. 36 del 08 giugno 1989 all’art. 10, ha previsto che i danni alle colture agrarie ed ai pascoli cagionati dalla fauna selvatica siano risarciti dalla Provincia territorialmente interessata, utilizzando i fondi predetti, e distribuendoli attraverso gli Ambiti Territoriali della Caccia.

Per quanto attiene, quindi, al profilo dell’individuazione del soggetto pubblico tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici, secondo l’originaria impostazione della Corte di Cassazione, poi riconfermata dalla sentenza in commento, la responsabilità per la colposa omessa adozione delle misure necessarie ad impedirli, viene individuata nella Regione, quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio.

La Regione quindi ne risponderà, diversamente rispetto all’orientamento giurisprudenziale vigente sino ad oggi, ai sensi dell’art. 2052 c.c. quale “proprietario” della fauna selvatica.  

La Corte, nella citata sentenza, sottolinea come la previgente impostazione, utilizzando i principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. anche in tema di onere della prova, abbia originato numerosi contrasti giurisprudenziali a causa della necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico (sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione ecc., a cui fossero stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna) nonché a causa delle non sempre coincidenti legislazioni regionali che hanno contribuito a causare una notevole incertezza sull’esito delle decisioni giudiziarie.

Rilevate tutte queste criticità la Corte, nella sentenza in commento, ribaltando completamente il precedente orientamento, ha ritenuto che l’art. 2052 c.c., di fatto limitato agli animali domestici, possa in realtà riferirsi a tutti gli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell’uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), con l’unica salvezza del caso fortuito.

La Corte ha infatti deciso che, avendo l’ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà relativo ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) sia effettivamente configurabile in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e che tale proprietà sia volta alla tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema, con l’attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato, la immediata conseguenza di tale scelta legislativa sia proprio l’applicabilità (anche alle indicate specie protette) del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c..

A fronte di tale rinnovata impostazione, merita ricordare che dovrà essere il danneggiato a dover dimostrare di avere subito un danno, che il danno sia stato cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, dovrà dimostrare la dinamica del sinistro ed il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito.

La Regione, d’altro canto, per liberarsi da tale responsabilità dovrà dimostrare che la condotta dell’animale non fosse ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o che comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica.

Il nostro studio legale resta a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario e per assistere i soggetti danneggiati nella richiesta di risarcimento.

Avv. Simona ARCURI

Avv. Marcello Maria BOSSI

Torino

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