La Corte di Cassazione con ordinanza n. 27729 del 29.10.2019 ha respinto i motivi di ricorso, ritenendo che «la Corte di merito abbia correttamente disapplicato la normativa secondaria in tema di minimi staturali rilevandone la irragionevolezza avuto riguardo alla funzionalità del requisito prescritto in riferimento alle concrete mansioni di Capo Servizio Treno. Ha richiamato, in particolare, i principi in tema di non discriminazione e imparzialità nell’ambito del diritto pubblico e, nell’ambito del diritto privato, la necessità di conformare la condotta al criterio di correttezza e buona fede, nello specifico insussistente per la rilevata irragionevolezza della prescrizione relativa al requisito minimo statutario».
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