Vino: diritto vitivinicolo e la disciplina dei nomi delle Aziende in etichetta

Il diritto dell’Unione europea disciplina minuziosamente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli commercializzati nell’Unione o destinati all’esportazione. In particolare, gli articoli da 117 a 123 del Regolamento (UE) 1308/2013, integrati dal Regolamento delegato (UE) 2019/33, stabiliscono diverse indicazioni obbligatorie (per esempio, il titolo alcolometrico, la provenienza, etc.) e facoltative (per esempio, l’annata, il nome della varietà dell’uva, etc.), che devono o possono figurare nell’etichetta o nella presentazione.

Tra le indicazioni facoltative, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento delegato (UE) 2019/33, figura la possibilità di indicare l’azienda vitivinicola impiegando specifici termini di prestigio, differenziati da paese a paese, quali, per quanto concerne l’Italia, “abbazia”, “castello”, “torre”, “rocca”, “villa”. Infatti, il legislatore europeo considera che l’indicazione dell’azienda che coltiva i vigneti da cui provengono i prodotti vitivinicoli e nella quale sono effettuati tutti i processi di vinificazione può costituire un valore aggiunto per i produttori e un’indicazione di qualità superiore per i consumatori. Tuttavia, tali termini sono riservati ai prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) e possono essere utilizzati nell’etichettatura o nella presentazione a condizione che: i) il vino sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati in tale azienda; ii) la vinificazione sia interamente effettuata nell’azienda.

Sul punto, la Corte di giustizia, nel suo compito di garantire che il diritto dell’Unione europea sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri, si è recentemente espressa sull’interpretazione del termine “azienda” in questo caso specifico e sulla possibilità o meno di considerare la vinificazione come “interamente effettuata nell’azienda” nel caso in cui la pressatura delle uve avvenga in un torchio noleggiato dal produttore, al di fuori dei propri terreni.

La controversia in questione trova origine in Germania, nella regione della Mosella. Un primo viticoltore tedesco produceva vino con uve provenienti dai propri vigenti, nonché da vigneti di cui era affittuario. Alcuni di questi vigneti in affitto erano situati a circa settanta chilometri dal proprio stabilimento principale, nell’azienda appartenente ad un secondo viticoltore.

I due viticoltori avevano concluso un contratto, in forza del quale il secondo viticoltore coltivava i vigneti affittati secondo le istruzioni ricevute dal primo. Inoltre, locava a titolo esclusivo a quest’ultimo, per un periodo di ventiquattro ore a decorrere dalla vendemmia, un impianto di pressatura delle uve sempre situato nella propria azienda. Le uve in questione venivano, dunque, pressate nell’azienda del secondo viticoltore dal proprio personale, ma secondo le pratiche enologiche del primo. Successivamente, il vino veniva versato in cisterne che venivano trasportate nei locali del primo viticoltore.

A fronte di tali circostanze, il primo viticoltore utilizzava i termini “Weingut”(“tenuta viticola”) e “Gutsabfüllung”(“imbottigliamento nella tenuta”), riferiti alla propria attività, anche nell’etichettatura e nella presentazione del vino pressato nei locali dell’azienda del secondo viticoltore. Tuttavia, incontrava l’opposizione dell’Amministrazione tedesca.

La Corte amministrativa federale tedesca, chiamata a pronunciarsi sulla controversia, ha chiesto l’intervento della Corte di giustizia dell’Unione europea, sollevando un rinvio pregiudiziale. Con sentenza del 23 novembre 2023, resa all’esito della causa C-354/22, la Corte ha fornito diversi chiarimenti.

Per quanto riguarda la nozione di “azienda”, ha affermato che occorre prendere in considerazione la definizione di cui all’art. 4, par. 1, lett. b), del Regolamento (UE) 1307/2013, ai sensi del quale per “azienda” si intendono “tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro”. In altri termini, tale nozione si estende al complesso delle unità di produzione che vengono gestite dall’agricoltore, con un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività. Non è richiesto, invece, che il produttore sia il proprietario degli impianti che utilizza per la produzione.

Di conseguenza, il fatto che la pressatura delle uve provenienti da vigneti presi in affitto avvenga in un impianto che l’azienda eponima prende in locazione per un breve periodo di tempo da un’altra azienda, non esclude, di per sé, che la vinificazione possa essere considerata “interamente effettuata in azienda”. Analogamente, tale circostanza non è, di per sé, esclusa nemmeno dal fatto che l’operazione di pressatura venga realizzata da collaboratori dell’azienda che ha locato l’impianto.

Al contrario, quello che veramente rileva è il fatto che l’impianto sia messo a disposizione esclusiva dell’azienda viticola eponima per il tempo necessario all’operazione di pressatura e che questa abbia la direzione effettiva, il controllo stretto e permanente, nonché la responsabilità dell’operazione. A tal fine, la vinificazione deve seguire le tecniche o pratiche impiegate dall’azienda di cui è proprietario, applicate sulla base di istruzioni specifiche e, in caso di sopravvenienza di problemi imprevisti che richiedono l’adozione di decisioni immediate, queste ultime non possono essere delegate a terzi.

In conclusione, sulla base della sentenza in questione, per poter indicare la propria azienda viticola nell’etichetta o nella presentazione del proprio prodotto attraverso i termini sopraelencati, non è necessario che i lavori di coltivazione, raccolta e pressatura vengano effettuati su terreni o tramite impianti di proprietà o in prossimità di questi. Tuttavia, è necessario dimostrare di sorvegliare e controllare in modo stretto e permanente tali operazioni, in modo da mantenere l’impegno di qualità derivante dallo svolgimento della vinificazione interamente nell’azienda e, pertanto, sotto la propria direzione effettiva.

Lo studio rimane a disposizione di tutti i produttori vitivinicoli per qualsivoglia questione attinente le problematiche in questione ed attinenti alla produzione, vinificazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli.

Avv. Marcello Maria BOSSI

Dott. Ludovico BOSSI

Torino

© 2023 | Powered by
AdvCity – Agenzia Pubblicitaria