Con la sentenza n. 19925 del 23.07.2019, la Corte di Cassazione ha enucleato che «ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica devono procedere alle assunzioni mediante procedure selettive nel rispetto dei principi che sottendono la regola del concorso pubblico ex articolo 97 della Costituzione. Ne consegue che l’omesso esperimento delle suddette procedure determina la nullità del contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1418, comma 1 del codice civile, e lo stesso non può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato».
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