Intermediari finanziari: la violazione dei doveri di informazione è fonte di responsabilità pre-contrattuale

La Corte di Cassazione n. 22593 del 27.09.2017, riprendendo un principio giurisprudenziale enunciato per la prima volta con la sentenza a Sezioni Unite n. 26725 del 19.12.2007 ha sottolineato come «in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. ‘‘nullità virtuale’’), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere solo fonte di responsabilità». Nello specifico la corte enuncia come «la violazione dei doveri d’informazione del cliente può dar luogo a responsabilità precontrattuale (con conseguente obbligo di risarcimento dei danni) ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione; può dar luogo a responsabilità contrattuale (e condurre alla risoluzione del contratto) ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto».

Consulta l’allegato: n. 22593 del 27.09.2017

Torino

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