La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24474 del 04 novembre 2020, ha enucleato l’importante principio secondo cui «in tema di danno biologico, l’erogazione effettuata dall’INAIL ai sensi delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è strutturata in termini di mero indennizzo che, a differenza del risarcimento civile, è svincolato dalla sussistenza di un illecito contrattuale od aquiliano in capo al datore di lavoro e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall’elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità. Per contro nella responsabilità civile del datore di lavoro, essendo il danno risarcibile sempre conseguenza di un fatto illecito, non si può prescindere da un accertamento del fatto illecito e dalla responsabilità del soggetto obbligato, non avendo come finalità ultima una funzione assistenziale ma quella di rimuovere le conseguenze prodotte nella sfera giuridica del danneggiato dall’illecito».
Consulta: Cassazione civile 04.11.2020, n. 24474.pdf