Danno cagionato dall’allievo maggiorenne nell’orario di scuola: la maggiore età fa presumere che l’evento dannoso costituisca un caso fortuito

La Corte di Cassazione con sentenza n. 2334 del 31/01/2018 ha dichiarato come il raggiungimento della maggiore età non estingue automaticamente l’onere di vigilanza previsto ai sensi dell’art. 2048, secondo comma, c.c., ma certamente ne modifica il contenuto. Per giurisprudenza costante infatti «affinché sussista responsabilità ex art. 2048, comma 2, occorre che il fatto sia prevedibile ovvero prevenibile»: questo comporta che il raggiungimento della maggiore età incida sul contenuto dell’onere probatorio dell’insegnante, in quanto la dimostrazione della maggiore età dell’allievo deve ritenersi ordinariamente sufficiente per provare che l’evento dannoso ha costituito un caso fortuito, essendo stato posto in essere da persona non necessitante di vigilanza alcuna in quanto giunta ad una propria completa capacità di discernimento, e dunque da una persona che non era prevedibile che tenesse una tale condotta. Ne consegue che sarà più facile per il docente dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, liberandosi così dalla responsabilità oggettiva prevista ai sensi dell’art. 2048 c.c.

Consulta la sentenza: Corte di Cassazione n. 2334 del 2018.pdf

Torino

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