Utilizzo agronomico di acque reflue

Quesito: “Ho appreso che è stato pubblicato sul bollettino della Regione Piemonte un decreto del Presidente della Giunta Regionale che ha introdotto il Regolamento in materia di utilizzo agronomico di liquami, letami ed acque reflue agroalimentari. Potreste fornirmi delle informazioni utili alla mia attività di allevatore?”

Lo spargimento in agricoltura di liquami zootecnici e/o di derivanti dal loro trattamento è un’attività vista con favore dal legislatore in quanto capace di migliorare la produttività dei terreni. Si tratta, tuttavia, di un’attività non priva di pericoli per l’ambiente e per la salute pubblica. Liquami ed acque reflue possono, infatti, contenere livelli di nitriti (ossia sali di azoto) tali da vanificare l’azione fertilizzante dell’apporto azotato e capaci al contrario di essere causa di inquinamento per suolo e falde acquifere. E’ proprio con la prospettiva di razionalizzare ed agevolare il riutilizzo di liquami e letami in modi agronomicamente corretti che è stato approvato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, ossia il Regolamento Regione Piemonte recante la disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e il programma d’azione per le zone vulnerabili da nitriti di origine agricola.

Il regolamento, che entrerà in vigore dal 01 gennaio 2008, detta criteri (primo fra tutti, l’adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture) e divieti nella raccolta e nell’utilizzazione dei liquami (distanze minime tra le zone trattate con prodotti zootecnici e corpi idrici), ma soprattutto definisce le dosi massime distribuibili per ettaro di superficie. I limiti sono 170 kg di azoto per ettaro e per anno nelle zone vulnerabili da nitrati e 340 kg per le aree non vulnerabili. Il limite dei 340 kg si riduce a 250 kg nel caso di nuovi insediamenti o di aumenti della capacità zootecnica esistente che comporti un aumento della quantità di azoto al campo maggiore del 30% (art. 14).

Il regolamento sancisce, altresì, la possibilità di utilizzo irriguo e fertirriguo anche per le acque reflue di aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose per un massimo di 4.000 mc/anno e comunque contenenti non più di 1.000 kg di azoto/anno.

L’impiego di effluenti zootecnici ed acque reflue ai fini dell’agricoltura, in quanto attività potenzialmente nociva per l’ambiente, deve essere denunciato alla Pubblica Amministrazione secondo la procedura dettata dall’art. 3 del regolamento. Le aziende interessate devono presentare apposita comunicazione redatta dal legale rappresentante dell’azienda e presentata tramite le procedure collegate all’Anagrafe agricola unica del Piemonte; in questo modo, ossia mediante una semplice comunicazione, vengono risparmiati gravosi carichi burocratici in capo all’azienda e viene valorizzato il numero di informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, con facilitazione nei controlli che possono essere effettuati incrociando i dati contenuti nelle comunicazioni ricevute con le altre conoscenze relative allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, nonché alle condizioni pedoclimatiche e ideologiche.

Le aziende che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 kg di azoto al campo da affluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi, nonché le aziende ubicate in zone vulnerabili da nitriti di origine agricola che producono un quantitativo superiore a 3.000 kg e inferiore a 6.000 kg, oltre alla comunicazione di cui sopra, devono presentare un Piano di utilizzazione agronomica. Si tratta di un documento che, mediante una semplice equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti e le uscite di elementi nutritivi, consente di calcolare il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e di razionalizzare la gestione della fertilizzazione.

Autorità competente alla verifica della conformità dei contenuti della comunicazione all’attività svolta dalle aziende agrozootecniche ed agroalimentari è la Provincia. L’eventuale esito positivo di tali verifiche può comportare l’applicazioni di sanzioni che vanno dalla diffida al divieto di esercizio dell’utilizzazione agronomica.

Per un’efficace applicazione sul territorio delle disposizioni contenute nel regolamento in esame, la Regione provvederà ad un’opera di zonizzazione, ossia provvederà ad individuare con precisione le aree vulnerabili e le aree non vulnerabili da nitriti e ciò al fine di garantire che l’utilizzazione agronomica avvenga senza pregiudizio per l’ambiente. Le informazioni sui terreni oggetto della citata utilizzazione saranno poi rese pubbliche, in ossequio a quanto disposto dall’art. 31, 2^ comma del regolamento. Infatti, una corretta informazione sullo stato dei luoghi non può che agevolare la comprensione e l’applicazione delle disposizioni regolamentari.

Data la particolarità delle analisi che la Regione dovrà effettuare sul territorio è, pertanto, probabile che la data di applicazione delle norme del presente regolamento possa essere posticipata. In merito, però, si attendono comunicazioni ufficiali.

Avv. Marcello BOSSI

Torino

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