Scuola: il rapporto tra lavoro part-time ed altro impiego

La domanda di part-time può essere proposta, dal lavoratore docente, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio anche dai docenti neo-immessi in ruolo che potranno presentare istanza alla stipula del contratto.

Il dirigente non ha l’obbligo di accogliere la domanda essendo la stessa subordinata alla valutazione discrezionale (ma da motivare) dell’amministrazione interessata.

Tale valutazione dell’istanza si basa su 3 elementi:

  • la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica (Il Dirigente Scolastico deve verificare che non sia già satura, per l’a.s. in corso, l’aliquota del 25% destinata al personale docente con rapporto a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e comunque il limite di spesa massima annua prevista per la dotazione organica medesima)
  • l’oggetto dell’altra attività di lavoro subordinato che non deve essere in conflitto con quella di docente
  • l’impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall’accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione

Le motivazioni del diniego devono comunque o essere evidenti, per permettere al lavoratore di conoscere le ragioni dell’atto, di ripresentare nuova istanza e, se è il caso, consentirne l’impugnazione.

Il part time dura di norma due anni scolastici. Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno ma le esigenze didattiche possono permettere una deroga a tale misura minima (occorre in ogni caso tener conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare possibilmente l’unicità del docente come ha fatto la Sua dirigente).

Qualora la prestazione lavorativa risulti superiore al 50% di quella a tempo pieno è, tuttavia, fatto divieto per il docente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo fatte salve le attività esplicitamente previste dalla legge.

E’ invece consentito svolgere e mantenere una seconda attività (autonoma o subordinata) a condizione che:

– l’orario di servizio non superi il 50 per cento della prestazione ordinaria;

– si comunichi al dirigente l’esistenza della seconda attività;

– la prestazione aggiuntiva non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di docente e non arrechi grave pregiudizio alla funzionalità della stessa.

Non è necessario, quindi, chiedere l’aspettativa per poter svolgere legittimamente un “doppio lavoro” purché la domanda rientri nei parametri richiesti.

Le fonti di legge e normative da consultare per ogni ulteriore approfondimento sono le seguenti:

  • La normativa base di riferimento è data dal d. lgs. n. 165/2001 (testo unico sul Pubblico Impiego) e, in particolare, l’art. 53 di tale norma e dal d. lgs. n. 61/2000 (entrambi i testi, ovviamente, nella forma attualmente vigente avendo subito molteplici modifiche dalla loro emissione).
  • La regolamentazione contrattuale e data dall’art. 39 del C.C.N.L. 2006/2009 e dalle Ordinanze Ministeriali n. 446/97 e n. 55/98, nonché dalla circolare ministeriale n. 9 del 30 giugno 2011.

Avv. Luca Angeleri

Torino

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