Previdenza: il socio accomandatario non deve iscriversi alla gestione degli esercenti attività commerciali se non partecipa attivamente al lavoro aziendale

Con l’ordinanza n. 18814 del 12 Luglio 2019 la Suprema Corte ha ribadito che, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, l’iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè:

  1.  la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
  2.  la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
  3.  la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  4.  il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.

La Corte ha chiarito che la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza (Cass. n. 3835 del 26/02/2016, Cass. n. 26680 del 2018). Perché, quindi, sorga l’obbligo dell’iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l’ulteriore condizione di cui alla lett. c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

L’onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impositiva, e dunque dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, è a carico dell’Inps (cfr. Cass. n. 5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009).

18814 del 2019.pdf

Torino

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