Patti in deroga

Quesito: “Sono un coltivatore diretto ed ho in conduzione un fondo con un contratto di affitto agrario stipulato ai sensi dell’art. 45 Legge n. 203/1982 in quanto la durata era stata individuata dalle parti in anni quattro. Ho controllato l’originale dell’accordo ed in calce allo stesso compare unicamente la sottoscrizione di un solo funzionario di una sola associazione di categoria. Vorrei sapere se il contratto è formalmente corretto”.

In tema di contratti agrari l’art. 45 della Legge 03 maggio 1982, n. 203, con disposizione innovativa rispetto alla precedente disciplina, consente alle parti di derogare pattiziamente alle norme vigenti in materia di contratti agrari. La possibilità di introdurre deroghe rispetto alla disciplina legale, che ai sensi dell’art. 58 della citata legge è in linea di principio inderogabile, è subordinata all’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale a pena di nullità della relativa convenzione.

L’attività di “assistenza” alla stipulazione del contratto da parte dei rappresentanti sindacali deve estrinsecarsi in un’attività effettiva di consulenza, di indirizzo e di controllo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo di ogni singolo patto in modo che esse ne acquisiscano piena consapevolezza.

Non è sufficiente la mera presenza dei rappresentanti sindacali in sede di approvazione e sottoscrizione di un accordo, richiedendosi, al contrario, che tale partecipazione costituisca un fattore attivo e cosciente di cooperazione alle parti contraenti sia in fase preventiva sia in fase dinamica di redazione dell’accordo, in quanto ai sensi del citato art. 45 le associazioni di categoria sono chiamate a valutare e ponderare gli interessi degli associati.

Nel caso prospettato dal quesito, occorrerebbe pertanto indagare il ruolo svolto dalle associazioni di categoria per poter fornire una corretta risposta sulla validità o meno dell’accordo intercorso.

La giurisprudenza, infatti, è concorde nel tacciare di nullità l’accordo stipulato in difetto di assistenza dell’associazione di una delle parti del contratto ma tale forma di invalidità non è concordemente prevista anche nel caso di mancata sottoscrizione.

Il prevalente orientamento richiede che il contratto in deroga debba considerarsi nullo in assenza di sottoscrizione da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali (App. Bologna 20.11.1991) in quanto viene attribuita alla sottoscrizione efficacia probante del documento negoziale (Cass. Civ. 04.06.2008, n. 14759; Cass. Civ. 15.03.2007, n. 5983). Infatti, avendo le norme sui contratti agrari di cui alla Legge n. 203/1982 carattere imperativo ed inderogabile, in base all’art. 1418 c.c., che dispone che ogni contratto contrario alla legge è nullo, la violazione di dette disposizioni comporterebbe la nullità del contratto e la conseguente automatica sostituzione delle clausole nulle con le corrispondenti norme di legge come prescritto dall’art. 1419, 2^ comma c.c. (Trib. Torino 29.01.2004).

In altre ipotesi, invece, è stato affermato che poiché la previsione dell’art. 45 L. n. 203/1982 non assegna alla partecipazione delle organizzazioni professionali agricole nella contrattazione dei patti in deroga funzione né certificativa né autenticativa ma consultiva, è necessario verificare in concreto se la partecipazione del rappresentante sindacale si sia limitata ad una tacita ed inerte partecipazione formale ovvero si sia concretata in un’effettiva attività di consulenza ed indirizzo (App. Venezia 05.10.2000).

Nella pronuncia da ultimo richiamata la Corte ha rilevato che il rappresentante sindacale di parte affittuaria non aveva presenziato alla sottoscrizione del contratto ma aveva preventivamente esaminato, discusso ed in concreto concordato con il rappresentante sindacale di parte locatrice i termini delle deroghe che le parti erano intenzionate ad introdurre pattiziamente al regime legale e aveva controfirmato in un momento successivo il contratto dopo essersi assicurato la corrispondenza delle pattuizioni in deroga alle condizioni in precedenza concordate ed ha ritenuto sufficiente tale attività ai fini della validità dell’accordo.

Nonostante l’orientamento da ultimo indicato ed alla luce sia dell’imperatività delle norme in materia di contratti agrari sia della nullità delle clausole contrattuali contrarie alla legge sancita dal Codice Civile, riterrei di non poter escludere la nullità delle clausole del contratto di cui al quesito relativamente alla durata dello stesso che sarà pertanto da intendersi di quindici anni anziché quattro.

Avv. Marcello BOSSI

Torino

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