Legittimazione degli organismi di gestione collettiva ai fini della difesa dei diritti di proprietà intellettuale dei propri rappresentati

Con sentenza del 23 novembre 2023, resa nella causa C-201/22, la Corte di Giustizia si è espressa in riferimento ad una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore.

La controversia alla base riguardava la ritrasmissione da parte della Telia Finland Oyj (ossia, una società che gestiva una rete di teledistribuzione via cavo) di programmi televisivi asseritamente lesiva dei diritti d’autore rappresentati dalla Kopiosto (ossia, un organismo di gestione collettiva finlandese).

La Corte ha affermato che l’art. 4, lett. c), della direttiva 2004/48/CE (direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale)deve essere interpretato nel sensoche: “oltre alla condizione relativa all’interesse diretto alla difesa dei diritti di cui trattasi, il riconoscimento della legittimazione degli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti al capo II di tale direttiva è soggetto alla legittimazione ad agire di tali organismi ai fini della difesa dei diritti di proprietà intellettuale, la quale può risultare da una disposizione specifica a tal fine o da norme procedurali di carattere generale”. Inoltre: “allo stato attuale del diritto dell’Unione, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere agli organismi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari di diritti di proprietà intellettuale un interesse diretto a chiedere, in nome proprio, l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dal capo II di tale direttiva, qualora l’esistenza di un interesse diretto di tali organismi alla difesa dei diritti in questione non derivi dalla normativa nazionale applicabile”.

Link alla sentenza: https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-201/22

Torino

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