Le società di capitali nell’esercizio dell’attività agricola

Al fine di modernizzare l’assetto organizzativo del settore agricolo e renderlo più rispondente alle esigenze di una società in continua evoluzione, nell’ultimo decennio il legislatore ha consentito l’adozione, anche nell’esercizio di attività agricole, di forme societarie più complesse.

Accanto alle già note e diffuse ditte individuali, imprese familiari e società semplici, sono comparse le prime società di capitali, pensate come strumento indispensabile per migliorare la competitività e rispondere in modo più efficiente alle richieste del mercato.

Ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004 s.m.i., affinchè una attività agricola possa essere esercitata in forma di società di capitali è necessario che quest’ultima rispetti tre requisiti, due di carattere formale che devono emergere dall’atto costitutivo o dallo statuto ed uno di carattere sostanziale che riguarda le persone degli amministratori.

  1. Oggetto sociale

Il primo requisito è che la società deve avere come oggetto esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse, secondo quella che è la definizione data dall’art. 2135 del Codice Civile.

L’esclusività è soddisfatta quando la previsione contenuta nell’oggetto sociale trova riscontro nell’attività effettivamente svolta, ossia l’attività funzionale all’attività agricola deve essere secondaria.

A norma del citato art. 2 “Non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell’ammontare dei ricavi complessivi”. 

Sul punto l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 50/E del 01.10.2010, ha chiarito che, a prescindere dall’oggetto sociale, non costituiscono società agricole quelle che esercitano attività:

– di cui all’art. 2195 del Codice Civile, ovvero attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; attività intermediaria nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti;

– di cui all’articolo 55 del TUIR, comma 2, lettere a) e b), ovvero attività organizzata in forma di impresa diretta alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 del Codice Civile; attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

  1. Denominazione sociale

Il secondo requisito è che la società deve recare nella denominazione l’indicazione “società agricola”.

  1. Amministratori

Il terzo requisito è che almeno uno degli amministratori deve possedere la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Dopo l’emanazione del D. Lgs. n. 99/2004 è stato approvato un nuovo provvedimento in materia, che ha completato e corretto alcuni aspetti della disciplina relativa all’imprenditore agricolo professionale e alla società agricola. Si tratta del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 rubricato “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dell’agricoltura“.

Detto decreto semplifica, specialmente per le società di capitali, le modalità per ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, prevedendo il ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. a. l’attività svolta dagli amministratori di società di capitali che operano nel settore agricolo è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; quindi se l’amministratore unico o un componente del consiglio di amministrazione dedica almeno la metà del proprio tempo lavorativo a tale carica e ricavi almeno la metà del proprio reddito di lavoro, raggiunge i requisiti previsti dall’arti. 1 del D. Lgs. n. 99/2004. A seguito della acquisizione della qualifica di IAP da parte dell’amministratore scattano le condizioni affinché tale qualifica sia acquisita anche dalla società.
  2. b. l’amministratore può far acquisire la qualifica di IAP ad una sola società. Nulla vieta che il socio o l’amministratore abbia una posizione propria come impresa individuale.
  3. l’imprenditore agricolo professionale persona fisica amministratore di società di capitali ha l’obbligo della iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura.

Come stabilito dal D. Lgs. n. 99/2004 il possesso dei requisiti sopra elencati consente alle società di capitali agricole il riconoscimento delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

L’equiparazione delle società di capitali al coltivatore diretto, tuttavia, non si estende anche al diritto di prelazione o riscatto.

Infatti, nell’ambito delle società, la norma in esame riconosce l’esercizio di tale diritto, sia come affittuario che come proprietario del fondo confinante, esclusivamente alle società agricole di persone nelle quali almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano, invece, escluse le società di persone in cui meno della metà dei soci è coltivatore diretto, indipendentemente dalla presenza di IAP.

Più recentemente, il legislatore ha esteso il diritto di prelazione alle società cooperative, qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto (art. 7 ter del D.L. n. 91/2014, convertito con Legge n. 116/2014) e, limitatamente all’ipotesi di acquisto del fondo confinante, agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola INPS (art. 7, comma 2, n. 2 bis della Legge n. 817/1971, introdotto con Legge n. 154/2016) ma nulla ha previsto in modo specifico per le società di capitali che, allo stato, restano escluse dall’esercizio di tale diritto indipendentemente dalla presenza di soci coltivatori diretti.

Nonostante le agevolazioni così introdotte, ad oggi la società di capitali resta una forma societaria poco utilizzata in agricoltura.

Secondo uno studio condotto dall’ISTAT, pubblicato nel dicembre 2019 ma relativo a “Struttura e caratteristiche delle unità economiche del settore agricolo – anno 2017”, solo il 2,4% delle imprese agricole in allora si configurava come società di capitali, rimanendo l’impresa individuale il modello organizzativo maggiormente utilizzato.

Questo dato è certamente significativo ma rappresenta solo il punto di partenza per un’evoluzione del lavoro in agricoltura possibile soprattutto con l’ingresso di molti giovani imprenditori che sapranno sfruttare al meglio tutte le potenzialità del mondo agricolo per dar vita a società competitive a livello non solo nazionale.

Avv. Marcello Maria BOSSI

Avv. Francesca PELLE

Torino

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