L’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, rubricato delega di funzioni, sottolinea come il datore di lavoro possa delegare ad un soggetto terzo le funzioni di prevenzione e protezione dei rischi per i lavoratori sul posto di lavoro «con i seguenti limiti e condizioni:
- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità».
L’art. 17 del medesimo decreto, pone in essere delle limitazioni a tale delega, ritenendo che il datore di lavoro «non possa delegare:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi».
In merito all’individuazione del datore di lavoro con riferimento alle società di capitali, è necessario evidenziare come questo sia da ricercarsi nel consiglio di amministrazione o nell’amministratore unico e, come, il principio generale in tema di responsabilità penale preveda come «la delega di funzioni – ora disciplinata precipuamente dall’art. 16 T.U. sulla sicurezza – non escluda l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e come, tuttavia, detta vigilanza non possa avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l’obbligo di vigilanza ex art. 40 c.p. del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni» (Cassazione penale sez. IV, 21/04/2016, n.22837).
Principio generale nelle società di capitali è che, dunque, laddove la delega riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espressa ed effettiva, non equivoca ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (in tal senso, Cass. Sez. U. Sentenza n. 38343 del 24.4.2014), gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravino indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega validamente conferita della posizione di garanzia.
Tali componenti, a seguito della delega, possono vedersi ridurre la portata della posizione di garanzia prevista ai sensi dell’art. 40 c.p. ma non escluderla interamente, poiché «non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento, che continua a gravare sul datore di lavoro» (Cassazione penale sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6280).
Se la delega, sotto il profilo penalistico, riduce semplicemente gli obblighi in capo al datore di lavoro ma, come detto, non ne esclude la responsabilità (salvo che quest’ultimo provi di aver predisposto un completo ed efficiente sistema di controllo dell’attività del delegato) dal punto di vista della responsabilità civile la Cassazione, con ordinanza n. 12753/2019, ha rinnovato il suo orientamento in punto di delega delle funzioni di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, non escludendo la responsabilità civile del datore di lavoro per l’infortunio di un dipendente.
In particolare, ad avviso della Suprema Corte, la delega delle funzioni di prevenzione e protezione, e quindi anche del controllo sull’osservanza delle stesse, non esonera il datore di lavoro dall’eventuale responsabilità civile per l’infortunio, essendo comunque necessario che il datore dimostri di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento (Cass. 18 maggio 2007, n. 11622; Cass. 24 gennaio 2012, n. 944).
Individuate tali responsabilità, è necessario sottolineare come l’art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, al comma 2, preveda l’obbligo di adeguata e tempestiva pubblicità della delega effettuata.
In merito ai requisiti richiesti per tale forma di pubblicità, la Cassazione ha evidenziato come la pubblicità della delega abbia quale scopo quello «di rendere certo l’affidamento dell’incarico a persona bene individuata, che lo abbia volontariamente accettato nella consapevolezza dell’obbligo di cui viene a gravarsi, vale a dire quello di osservare e far osservare la normativa di sicurezza e, per altro verso, allo scopo di evitare indebite esenzioni e compiacenti sostituzioni di responsabilità» (Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 39266 del 4.10.2011).
Per tali motivi, il requisito di adeguata e tempestiva pubblicità si ritiene soddisfatto quando effettuato con mezzi che assicurino alla notizia notorietà all’interno del luogo di lavoro, in modo immediato e facile, come l’affissione dell’atto nei locali dell’azienda.
Sul piano pratico, pertanto, la pubblicità può essere realizzata attraverso più modalità come, a titolo esemplificativo: avvisi aziendali (news, circolari, avvisi in bacheca), comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, comunicazione al medico competente, l’informazione ai lavoratori (mediante Internet/Intranet, e-mail, ecc.) nonché iscrizione nel registro delle imprese che, dunque, non è considerata quale elemento essenziale per l’efficacia della delega effettuata.
Premesso quanto sopra, ad ulteriore riprova di quanto appena detto, il parere n. 31280 del 7 ottobre 2008 del Ministero dello sviluppo economico (“Cariche tecniche annotabili nel Repertorio economico amministrativo”), afferma, in merito al requisito dell’adeguatezza, che la pubblicità a terzi della delega di funzioni da parte del datore di lavoro, con riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, non deve essere data mediante iscrizione della figura del delegato nel registro delle imprese, essendo invece sufficiente che se ne dia notizia all’interno del luogo di lavoro. Con tale nota il Ministero precisa, infatti, quanto segue: «il fatto che tale disposizione imponga l’obbligo della pubblicità del nominativo del soggetto deputato alla sicurezza non comporta di per sé che lo strumento più adeguato sia il registro delle imprese. Secondo il parere della scrivente, infatti, in questo caso è sufficiente che venga data notizia con mezzi che soddisfino una forma di pubblicità interna al luogo di lavoro. In tal modo l’informazione risulta più efficace in quanto di apprendimento più facile e immediato».
In conclusione, dunque, è possibile evidenziare i seguenti principi:
- in materia di responsabilità penale, il datore di lavoro per andare esente da responsabilità, in presenza di delega avente i requisiti ex art. 16 D. Lgs. n. 80 del 2008, sarà comunque tenuto ad una corretta vigilanza sul soggetto delegato, dovendo porre in essere un completo ed efficiente sistema di controllo sulla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato;
- in materia di responsabilità civile, il datore di lavoro non potrà invocare a propria scusante la delega delle funzioni di controllo ex art. 16 D. Lgs. n. 80 del 2008, essendo lo stesso sempre tenuto a fornire ai lavoratori i necessari strumenti di protezione per evitare qualsivoglia forma di infortunio. Il datore di lavoro è infatti tenuto ad imporre l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti non potendo, neanche in presenza di delega, omettere di controllare i lavoratori dipendenti in merito al concreto utilizzo dei dispositivi di protezione;
- in merito alla adeguata pubblicità prevista ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. n. 80 del 2008, l’iscrizione nel registro imprese delle deleghe sicurezza è ritenuta utile ma non certo né sufficiente né necessaria per la loro validità, dovendo il datore di lavoro provare che tali deleghe fossero adeguatamente conosciute all’interno dell’organizzazione aziendale.
Dott. Mattia Angeleri