INPS: Il bonus baby-sitter potrà essere erogato anche a nonni e zii

La Circolare INPS n. 73/2020 ha specificato come il bonus baby-sitter, erogabile nella somma massima pari a Euro 1.200, possa essere utilizzato anche per il pagamento dei nonni (o di altri parenti) che si prendano cura dei minori mentre i genitori sono a lavoro. L’erogazione del bonus, valido soltanto per il periodo intercorrente tra il dal 5 marzo al 31 luglio 2020, è sottoposto ad alcuni requisiti tra cui, il più importante, è che i nonni (o i parenti) non condividano la residenza con il minore accudito. Tramite tale circolare, infatti, l’Inps ha chiarito come, limitatamente alla crisi dovuta al Coronavirus, non si dovrà applicare la presunzione secondo cui i familiari possono elargire solo prestazioni gratuite di lavoro, rendendo così possibile l’utilizzo dei voucher anche per i familiari non conviventi.

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia riguardano le medesime tipologie di lavoratori potenzialmente destinatarie della prestazione nella prima fase dell’emergenza con figli minori di 12 anni (in caso di disabilità però il limite di età non c’è). Tali lavoratori sono elencati dalla circolare n. 44/2020 e possono così essere riassunti:

–          dipendenti del settore privato;

–          iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; autonomi iscritti all’INPS;

–          autonomi non iscritti all’INPS;

–          lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari.

Il beneficio spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo. Il bonus baby-sitter è incompatibile anche con il bonus asilo nido e con il congedo parentale.

L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi integrativi per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione “Servizi online” à “Servizi per il cittadino” à autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate à “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” à “Bonus servizi di baby-sitting”.

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS. Pertanto, dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

–          PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;

–          SPID di livello 2 o superiore;

–          Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

–          Carta nazionale dei servizi (CNS).

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio telefonico di Contact Center Multicanale o avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Le famiglie possono registrarsi al portale Inps per ricevere il bonus fino al 31 dicembre 2020, ma le prestazioni per le quali richiedono il voucher sono solo quelle rese dal baby-sitter fra il 5 marzo 2020 e il 31 luglio del 2020. Ottenuto il bonus, il genitore beneficiario dovrà procedere all’appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda (ovvero, tramite sms, e-mail o Pec), pena cancellazione del bonus. 

Dott. Mattia Angeleri 

Torino

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