Il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale, tutelato sia a livello europeo che nazionale, strettamente collegato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare, questo diritto assume rilevanza per il personale docente precario in Italia che ha concluso supplenze brevi e saltuarie, con importanti implicazioni giuridiche riguardo alle ferie maturate ma non godute.
A livello europeo, il diritto alle ferie è sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e ribadito dall’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE. Tali norme impongono agli Stati membri di garantire a ogni lavoratore almeno quattro settimane di ferie retribuite all’anno, con la finalità principale di garantire che i lavoratori abbiano la possibilità di riposarsi e rigenerarsi fisicamente e mentalmente. Un principio cruciale di questa normativa è il divieto di sostituire le ferie con un’indennità economica, fatta eccezione per il caso di cessazione del rapporto di lavoro, poiché la funzione delle ferie non è monetaria ma è volta alla protezione della salute del lavoratore.
In Italia, il diritto alle ferie è sancito dall’articolo 36 della Costituzione, che stabilisce che ogni lavoratore abbia diritto a ferie annuali retribuite e che tale diritto non possa essere oggetto di rinuncia. Nel settore scolastico, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) specificano ulteriormente le modalità di fruizione delle ferie: per i docenti a tempo indeterminato, le ferie sono generalmente fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre per i docenti a tempo determinato il diritto alle ferie è proporzionato alla durata del servizio prestato. Nel 2012, la normativa italiana è intervenuta a regolare la questione attraverso il Decreto Legge n. 95 e la successiva Legge di conversione n. 228 dello stesso anno, che hanno stabilito che le ferie devono essere godute obbligatoriamente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e che, per i docenti precari, la monetizzazione delle ferie è consentita solo se non sia stato possibile usufruirne nei tempi stabiliti.
La giurisprudenza europea ha avuto un ruolo centrale nell’interpretazione delle norme sul diritto alle ferie. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito chiaramente che il diritto alle ferie non possa essere perso automaticamente se il datore di lavoro non ha messo il lavoratore nelle condizioni di poter effettivamente goderne. È infatti responsabilità del datore di lavoro informare adeguatamente il dipendente sul diritto alle ferie, invitandolo formalmente a usufruirne e avvisandolo delle conseguenze in caso di mancata fruizione. Se tale obbligo non viene rispettato, il lavoratore ha diritto a un’indennità compensativa per le ferie non godute, al termine del rapporto di lavoro.
Anche la giurisprudenza italiana ha seguito la linea europea, affermando che il personale docente a tempo determinato abbia diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute, a meno che il datore di lavoro non dimostri di aver informato formalmente il dipendente e di averlo messo in condizione di goderne. Questo principio si applica anche ai docenti precari, che restano a disposizione per eventuali esigenze istituzionali nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
Un aspetto di particolare rilevanza riguarda il termine di prescrizione del diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute. La giurisprudenza ha chiarito che tale diritto ha una natura mista, sia retributiva che risarcitoria. Quando la parte risarcitoria prevale, il termine di prescrizione ordinario è di dieci anni anziché quello quinquennale previsto per i crediti retributivi. Questo orientamento garantisce una maggiore protezione ai lavoratori, estendendo il periodo entro il quale possono far valere il loro diritto all’indennità.
Avv. Mattia Angeleri